Potere di diffida al personale amministrativo degli enti previdenziali
8 Dicembre 2007
D: Volevo sapere se e come (quale provvedimento) il potere di diffida è stato esteso al personale amministrativo degli enti previdenziali. Grazie.
R: Si è vero, non più solo gli ispettori di tali Enti, ma anche il personale amministrativo degli enti previdenziali può emettere diffide verso i datori di lavoro che
pongono in essere violazioni amministrative sanabili.
Il potere di diffida – riconosciuto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 agli ispettori di vigilanza – viene esteso dall’art. 4 della L. 3 agosto 2007, n. 123 a tutte le persone che rilevano una
violazione delle leggi in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Lo ha chiarito l’INAIL con la Nota del 21 agosto 2007, n. 6695 dopo la pubblicazione della L. 3 agosto 2007, n. 123, che lo contempla e che decorre dal 25 agosto 2007, essendo la legge stata
pubblicata G.U. 10 agosto, n. 185. Tale legge prevede l’agevolazione al pagamento della sanzione minima a seguito di diffida obbligatoria anche nel caso in cui la violazione sia rilevata, come
detto, dai funzionari amministrativi.
Pertanto anche per le violazioni formali rilevate di ufficio – che sono prevalentemente quelle rilevate dal personale quando il datore di lavoro spontaneamente, ma oltre i termini, presenta
denunce obbligatorie a INPS e INAIL deve essere applicata l’agevolazione al pagamento della sanzione minima a seguito di diffida obbligatoria, ovvero del quarto della sanzione stabilita in
misura fissa.





