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PIANO DI RICOSTRUZIONE DI ANCONA E ABROGAZIONE DELLA LEGGE RELATIVA

By Redazione

«Occorre l’impegno di tutti, e in primo luogo dei Parlamentari marchigiani, per eliminare dal Decreto Legge 112 la previsione di abrogazione della legge che regola il completamento
dei piani di ricostruzione post bellica».

Lo ha scritto il sindaco di Ancona Fabio Sturani in una lettera indirizzata al Presidente della Camera Fini, ai Ministri delle Infrastrutture Matteoli e della Semplificazione legislativa
Calderoni e ai parlamentari marchigiani.

«Il problema dell’abrogazione della 317/93, segnalato nei giorni scorsi anche dall’onorevole Duca e sul quale alcuni parlamentari del Pd hanno presentato ieri un emendamento –
afferma Sturani – comporterebbe un vuoto normativo che pregiudicherebbe la soluzione delle questioni ancora pendenti legate alle vicende del Piano di ricostruzione di Ancona: l’interesse del
Comune a ottenere la dovuta integrazione dei finanziamenti per la definizione delle «espropriazioni o acquisizioni» attuate all’interno del piano di ricostruzione,
delegate dal Ministero al Comune e ancora in fase contenziosa, nonché il contenzioso in atto tra lo stesso Ministero e l’ex concessionario».

Nella giornata di ieri il sindaco ha avuto anche un colloquio con il Ministero, nel corso del quale ha chiesto di valutare quali conseguenze possa avere, a livello amministrativo locale e
nazionale, l’abrogazione della L. 317/93.

Ecco il testo integrale della lettera inviata questa mattina:

Si è avuta notizia che nel Decreto Legge n. 112 è prevista l’abrogazione di numerose leggi, tra le quali la L 12/08/1993 n. 317 – norme generali per il completamento dei
piani di ricostruzione post-bellica.

Ciò desta preoccupazione all’interno dell’Amministrazione Comunale di Ancona, in quanto si ha ragione di temere che con la abrogazione della L. 317/93 si possa creare una
situazione di vuoto normativo che pregiudicherebbe la soluzione delle questioni ancora pendenti legate alle vicende del piano di ricostruzione di Ancona: l’interesse del Comune a ottenere la
dovuta integrazione dei finanziamenti per la definizione delle «espropriazioni o acquisizioni» attuate all’interno del piano di ricostruzione, delegate dal Ministero
al Comune e ancora in fase contenziosa, nonché il contenzioso in atto tra lo stesso Ministero e l’ex concessionario.

Premesso che l’intento di «disboscare» la giungla normativa eliminando vecchie disposizioni ormai inutili e desuete è lodevole e largamente condivisibile,
si ritiene, nello specifico, che l’abrogazione della L. 317/93 possa avere riflessi negativi per quanto riguarda la copertura finanziaria già prevista dall’art. 4 per le
sopraccitate «espropriazioni o acquisizioni».

Si ricorda che la L. 317/93, chiudendo la complessa vicenda dei piani di ricostruzione, tra i quali anche quelli di Ancona e Macerata nelle Marche,

– dichiarava la perdita di efficacia dei piani (art.1),

– revocava di diritto le concessioni in corso, demandando al Ministero dei Lavori Pubblici di provvedere alla definizione dei rapporti giuridici ed economici sia per le concessioni revocate,
sia per quelle annullate con D.M. 7/10/1992 (art.2),

– dettava disposizioni per il completamento dei piani, con onere a carico dello Stato (art. 3 comma 1), stabilendo che all’affidamento dei lavori provvedesse il Ministero dei Lavori Pubblici,
«anche a mezzo delega ai Comuni interessati ? aventi ad oggetto oltre alla esecuzione, anche la progettazione esecutiva e le ulteriori espropriazioni o acquisizioni di aree
eventualmente occorrenti» (art. 3 comma 2),

– prevedeva la copertura finanziaria «per il periodo 1994 – 1995» (art.4),

Рabrogava le disposizioni di cui alla L. 27/10/1951 n. 1402 e s.m.i., non ch̩ di cui agli art. 13 sexies Рdecise e 13 noves Рdecise del D.L. 26/5/1984 n. 159 convertito con
modificazioni nella L. 24/7/1984 n. 363 (art.5).

In attuazione della L. 317/93 furono emanati i DD.MM. n. 94-155-157 del 1994, l’ultimo dei quali contenente, tra l’altro, la delega alle definizioni delle espropriazioni e/o acquisizioni (punto
1), alcune delle quali sono ancora in corso a seguito di contestazioni giudiziarie, nonché all’affidamento dei lavori (punto 4), invero ormai completati, ma non ancora definiti
contabilmente a seguito di «riserve» degli appaltatori e/o di controversie con terzi.

Si ricorda inoltre che la delega fu formalmente accettata dal Comune di Ancona con delibera consiliare n. 64 del 16/2/1995.

Come già segnalato nella giornata di ieri al competente Ministero, ritengo che sia opportuno valutare con esattezza quali conseguenze possa avere l’abrogazione della L. 317/93, che
creerebbe, come già segnalato, un pericoloso vuoto normativo, sia relativamente all’interesse del Comune di Ancona a ottenere la dovuta integrazione dei finanziamenti per spese
sostenute e da sostenere in adempimento alla delega conferita dal Ministero dei Lavori Pubblici, sia nel rilevante contenzioso tra il Ministero stesso e l’ex concessionario Edoardo Longarini.

In considerazione di ciò chiedo l’impegno di tutti, in primo luogo dei Parlamentari marchigiani, per eliminare dal Decreto Legge la previsione di abrogazione della L. 317/93.

Cordialmente.

Fabio Sturani

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