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Obblighi di formazione e addestramento degli apprendisti – Responsabilità del datore di lavoro

By Redazione

D: Volevo sapere se il datore di lavoro è tenuto a dimostrare di aver adottato le cautele necessarie ad impedire il verificarsi di un infortunio di un apprendista che non ha
rispettato alcuna norma di prudenza impartita in un opuscoletto fornitogli all’inizio del rapporto?

R: Il datore di lavoro è comunque e sempre tenuto a dimostrare di aver adottato le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell’evento, con particolare riguardo all’organizzazione
del lavoro, ai compiti assegnati all’apprendista, alle istruzioni che gli sono state impartite, all’informazione ed alla formazione sui rischi nelle lavorazioni tenuto conto poi che
l’apprendista non ha la prontezza ed il discernimento, nonché l’esperienza di un lavoratore di maggiore età.

Non ha alcun rilievo l’imprudenza dell’infortunato: infatti specie nei confronti dei lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti, è necessaria una più specifica
intensità e pregnanza al dovere di sicurezza a carico del datore di lavoro. Tra questi doveri e compiti la legge impone precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali per
prima l’educazione alla sicurezza del lavoro.

Le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 626 del 1994 e dell’allegato VI a tale decreto, non esonerano pertanto il datore di lavoro dall’onere di provare di aver
adottato tute le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell’evento, con particolare riguardo all’assetto organizzativo del lavoro, ai compiti dell’apprendista, alle istruzioni
impartite, all’informazione e formazione sui rischi nelle lavorazioni.

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