Nozione di area fabbricabile ai fini ICI
2 Gennaio 2007
Con sentenza n. 25506, del 30 novembre 2006, la Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite, ha definito la nozione di area fabbricabile ai fini ICI.
In particolare la Corte, facendo riferimento all’art. 2, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 504 del 1992, ha stabilito che “ai fini ICI un’area e’ da ritenersi
fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a
prescindere dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.” Pertanto l’ICI relativa all’area in questione deve essere pagata
sulla base del valore economico “in comune commercio, tenendo peraltro conto anche di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo, e di quanto
possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione.”
Tale disposizione fornisce una interpretazione valida, oltre che ai fini ICI, anche per l’IVA, per il TUIR e per l’imposta di registro.
Corte di Cassazione – Sezioni unite, Sentenza del 30/11/2006 n. 25506
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