Licenziamento del dipendente per violazione dell'obbligo di fedeltà
14 Febbraio 2007
Come noto, la violazione dell’obbligo di fedeltà determina una duplice conseguenza: quella della responsabilità disciplinare, che può legittimare il licenziamento, e quella
contrattuale, che comporta l’obbligo in capo al lavoratore di risarcire i danni provocati al datore di lavoro per la violazione in questione.
Concetto questo più volte ribadito dalla Sezione lavoro della Corte di Cassazione che, ancora una volta, con la sentenza del 9 gennaio 2007, n. 153, ha dovuto giudicare sulla
legittimità di un licenziamento di un dipendente che, sfornito della necessaria autorizzazione, si era inserito nel server dell’azienda, in una cartella di documenti per il cui accesso
erano richiesti password e nome utente, anche se in uno spazio condiviso da più dipendenti.
La vicenda – Fatto e diritto
Il dipendente operava nell’ambito di un sistema informatico con vari personal computer collegati in rete, ognuno dei quali era assegnato ad alcuni dipendenti che disponevano di codici di
autorizzazione all’accesso (“nome utente” e “password’).
Tali autorizzazioni consentivano di accedere sia ad uno spazio personale riservato, sia ad un archivio comune che poteva essere condiviso mediante la rete.
Il dipendente si era introdotto nel server dell’azienda in una cartella di documenti dotata di password e nome utente senza la dovuta autorizzazione.
A seguito di tale comportamento era stato licenziato in quanto il giudice del Tribunale di Rovereto, rilevato che il dipendente era sprovvisto delle necessarie autorizzazioni, aveva ritenuto
che aveva commesso l’infrazione in particolare quella di violazione dell’obbligo di fedeltà che avrebbe poi compromesso ineluttabilmente il rapporto fiduciario del rapporto di lavoro.
Le argomentazioni del dipendente
Per il dipendente non si poteva rilevare alcun comportamento illegittimo in quanto la cartella non si trovava nel dominio riservato e quindi non gli poteva essere addebitato alcun illecito,
dato che questa era visibile in tutti i computer dei vari dipendenti dell’azienda.
Per tali motivi il dipendente chiedeva alla Suprema Corte la reintegrazione nel posto di lavoro non essendo, a suo modo di vedere, legittimo il licenziamento peraltro poi confermato dalla Corte
di appello.
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La decisione della Cassazione
Per la Corte di Cassazione l’esistenza di chiavi informatiche di acceso a determinate cartelle dimostrava la volontà dell’azienda di riservarne i documenti contenuti, mentre con il suo
comportamento il dipendente ha inficiato il rapporto fiduciario che ha legittimato il licenziamento.
Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, Sentenza 7 novembre 2006 – 9 gennaio 2007, n. 153
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