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La Fondazione Studi spiega il credito di imposta per le aziende meridionali

By Redazione

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 5 del 14 aprile 2008, ha illustrato in modo semplice e schematico, le norme della Finanziaria che prevedono la restituzione del
credito d’imposta alle imprese del sud Italia che pongano in attuo nuove assunzioni.
La Fondazione, in attesa della circolare dell’Agenzia dell’Entrate, ha schematizzato tutti gli aspetti delle nuove norme individuandone le peculiarità e le caratteristiche, per renderne
più agevole la comprensione e all’attuazione.

IL CREDITO D’IMPOSTA ex commi 539-546 della Finanziaria 2008

Ambito territoriale di applicazione

Aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise

Misura
dell’incentivo

Credito d’imposta di ? 333,00 mensili per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato che diventano ? 416,00 per le donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato. Per i
part time il beneficio è proporzionato alle ore lavorate rispetto a quelle del CCNL

A chi spetta

Ai “datori di lavoro” che aumentano il numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2008. L’incremento occupazionale
– essere verificato mensilmente confrontando il numero dei lavoratori presenti alla fine di ogni mese del periodo agevolato, con la media dei lavoratori occupati nel periodo d’imposta 1/1 –
31/12/2007 a contratto a tempo indeterminato;
– calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate.

Efficacia temporale

Fino al 2010

Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e deve essere usato in compensazione attraverso il mod. F24.

Caratteristiche dei nuovi lavoratori assunti

– non avere mai lavorato prima;
– aver perso o essere in procinto di perdere il posto di lavoro precedente;
– portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
– lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato.
I soci lavoratori di società cooperativa sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Condizioni

– siano rispettate le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
– siano rispettati i CCNL per tutti i dipendenti, anche non destinatari dell’agevolazione;
– il datore di lavoro non deve aver ridotto l’organico nel periodo 1.11.2007 – 31.12.2007, con eccezione del collocamento a riposo.
– Nel caso di impresa subentrante a un’altra nella gestione di un servizio, il credito d’imposta spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello
dell’impresa sostituita.

Decadenza del beneficio

– il datore di lavoro non ha fatto occupazione aggiuntiva complessiva;
– i nuovi posti di lavoro creati non sono conservati per almeno 3 anni (2 anni nelle PMI);
– sono accertate definitivamente violazioni non formali in materia fiscale e contributiva e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a ? 5.000, ovvero violazioni
alla normativa in materia di sicurezza ovvero siano emanati provvedimenti definitiva di condotta antisindacale. Il recupero delle somme avviene dalla data di accertamento definitivo della
violazione.

Natura del beneficio

Ai fini fiscali non concorre alla formazione della base imponibile IRAP ed al reddito complessivo ai fini IRPEF.

Definizione di «datori di lavoro«
Il Decreto del Ministero dell’Economia del 12 marzo 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 85 del 10 aprile 2008) ha ricompreso
nella nozione di «datore di lavoro» le seguenti tipologie:
– – esercenti arti e professioni;
– imprenditori agricoli;
– imprenditori commerciali;
– società di persone e soggetti ad esse equiparati;
– società di capitali, società cooperative e società di mutua assicurazione
– enti pubblici o privati commerciali e non;
– società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello stato, nonché soggetti non residenti per le stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato italiano;
– condomini;
– altri datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (ad es. datori di lavoro domestici).
Sono esclusi, invece, gli Organi e le amministrazioni dello Stato e gli Enti locali.

Ipotesi di decadenza ex Decreto del Ministero dell’Economia del 12 marzo 2008 (G.U. n. 85 del 10 aprile 2008)
Le diverse cause di decadenza del beneficio provocano effetti differenti che la Fondazione ha schematizzato come segue:

Ipotesi di decadenza

Effetti

a) Su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo  indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto
formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori  dipendenti mediamente occupati nel periodo 1.1.07 – 31.12.07.

La decadenza opera a partire dall’anno successivo a quello di rilevazione della differenza

b) I posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni nel
caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni, per le altre imprese.
c) in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali, per le quali sono state
irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e
contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla
salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse negli
anni 2008, 2009, 2010, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della
magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300.

La decadenza dal beneficio comporta il divieto di fruizione del credito d’imposta già maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza stessa, nonché l’eventuale
recupero del credito d’imposta già utilizzato in precedenza, con l’applicazione delle relative sanzioni e interessi

Come si accede al credito d’imposta
La Fondazione ha illustrato due differenti modalità di accesso a seconda dei tempi di presentazione delle istanze:

Istanze preventive

Assunzioni già effettuate fino al mese precedente l’avvio della procedura telematica

Dal momento in cui viene attivata la stessa procedura

Assunzioni successive all’avvio della procedura telematica

Dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’incremento occupazionale

 

Istanze successive

Soggetti che hanno avuto l’accoglimento del credito di imposta

Quando

Dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011

Cosa

1) una comunicazione attestante che su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo  indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con
contratti di lavoro con contenuto formativo, non risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nell’anno 2007;
2) indicazione del minor credito eventualmente spettante in relazione all’anno precedente ovvero all’anno in corso.

Soggetti non ammessi per esaurimento dei fondi

Quando

Dal 1° aprile al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010

Cosa

Richiesta dell’importo a suo tempo indicato nell’istanza originaria


La Fondazione Studi, inoltre, ha esaminato la normativa Comunitaria inerente agli aiuti di Stato, gli aiuti a finalità regionale, gli aiuti all’occupazione ed al mantenimento del posto
di lavoro, i cumuli ed i casi particolari.

Fondazione Studi Consulenti Del Lavoro, circolare n. 5 del 14 aprile 2008

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