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Decadenza del beneficio per la “prima casa” se non viene cambiato il Comune di residenza

By Redazione

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 140 del 10 aprile 2008, ha risposto all’istanza di interpello avanzata in merito alla possibilità di estendere il termine per trasferire la
residenza nell’immobile adibito ad abitazione principale.
L’istante, infatti, aveva acquistato un immobile ad uso abitativo di nuova costruzione avvalendosi del beneficio per la prima casa, ma, a causa di abbondanti e documentate infiltrazioni d’acqua
provenienti dal tetto, il Comune lo ha dichiarato inagibile e inabitabile.
Per queste ragioni, l’istante ha sottolineato l’impossibilità materiale di rispettare il termine di 18 mesi previsto per il cambio di residenza nel Comune in cui è situato
l’immobile e necessario per il godimento del beneficio di prima casa.
L’Agenzia, analizzando la legislazione, ha sottolineato che le norme in vigore prevedono l’acquisto agevolato anche quando il beneficiario stabilisce la residenza in un altro immobile situato
nello stesso comune dove si trova quello acquistato con l’agevolazione ‘prima casa’.
L’amministrazione finanziaria, dunque, ha stabilito che “il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato con l’agevolazione
‘prima casa’ non comporti decadenza dall’agevolazione in trattazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di
stipula dell’atto di acquisto dell’immobile”.
Come previsto dalla risoluzione 1° febbraio 2002, n. 35/E, inoltre, per “causa di forza maggiore” si intende ogni “impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non poter essere evitato,
vale a dire un ostacolo all’adempimento dell’obbligazione, caratterizzato da non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento”.
Nel caso in questione, dunque, il beneficio non decade se l’Ufficio accertatore rileva che il mancato trasferimento “sia dipeso da un evento imprevisto ed inevitabile, verificatosi
successivamente all’acquisto dell’immobile, che abbia reso impossibile l’avveramento nel termine di legge della condizione di cui alla lett. a) della nota II-bis) dell’articolo 1 della Tariffa,
parte prima, allegata al TUR, deve concludersi che tale evento, concretizzando una causa di forza maggiore, non dia luogo a decadenza dall’agevolazione ‘prima casa’”.

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 140 del 10 aprile 2008

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