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Interpretazione del CCNL: la volontà delle parti ed il comportamento successivo

By Redazione

Con sentenza del 10 marzo 2008, n. 6366, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, per interpretare una disposizione collettiva, il criterio letterale non è
sufficiente a chiarirla. Ne consegue che sia necessaria un’indagine della reale intenzione delle parti e che i giudici non possano limitarsi a ricercarla sulla base della sola clausola da
interpretare soltanto se questa, al di là del senso letterale delle parole, riveli tale intenzione.
Ciò per evitare di ricorrere ad ulteriori criteri come, per esempio, l’atteggiamento successivo alla chiusura dell’accordo contrattuale.
Per queste ragioni, la Cassazione ha rigettato la sentenza della Corte d’appello che aveva dichiarato l’illegittimità di un licenziamento per superamento del periodo di comporto,
ritenendo che la patologia da cui era affetto il lavoratore, pur non essendo prevista espressamente, fosse inquadrabile come di «particolare gravità» e, quindi,
rientrante tra quelle previste dall’articolo 40 Ccnl.
Per la Cassazione l’elencazione prevista da quest’ultima disposizione doveva considerarsi esemplificativa e non tassativa, mentre la Corte d’Appello, giudicando tale disposizione ambigua ed
l’insufficiente, aveva omesso di valutare la reale volontà delle parti ex articolo 1362 Cc

Fatto e diritto
Un dipendente dell’amministrazione postale ha convenuto in giudizio la società perchè era stato licenziato per superamento del periodo di comporto, ai sensi dell’art. 40
Ccnl.
Tale norma prevedeva, in via generale, il diritto alla conservazione del posto per 12 mesi, elevato a 24 mesi per le «assenze dovute alle patologie di particolare gravita, quali la
malattia oncologica, la sclerosi multipla la distrofia muscolare e la sindrome da immunodeficienza acquisita«;
Il dipendente era affetto da insufficienza renale cronica con ritenzione cronica di urina da verosimile stenosi uretrale, patologia paragonabile per gravità a quelle esemplificatamente –
e non esaustivamente – elencate all’art. 40 Ccnl, per le quali il comporto era pari a mesi 24. Per questo il lavoratore aveva confidato di poter conservare il posto per 24 mesi, non inoltrando
domanda di aspettativa, ma chiedendo il cambio di mansioni, senza aver ricevuto risposta al riguardo.
Il dipendente, dunque, aveva chiesto al giudice che il licenziamento fosse dichiarato illegittimo, con condanna della società a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli il
risarcimento del danno, oltre alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra.
La società si era costituita resistendo al ricorso e deducendo, fra l’altro, che l’elencazione delle patologie per le quali era previsto il periodo di comporto di 24 mesi era tassativa e
non esemplificativa.
Dopo due perizie Ctu medico-legali, il Tribunale adito aveva ritenuto, sulla scorta della seconda Ctu, che la patologia da cui era affetto il ricorrente fosse inquadrabile come di
«particolare gravità» e che rientrasse tra quelle di cui all’art. 40 Ccnl, la cui elencazione doveva ritenersi esemplificativa e non tassativa.
Così il giudice aveva definito illegittimo il licenziamento impugnato ed aveva condannato la convenuta a reintegrarlo nel suo posto di lavoro, risarcendogli il danno in misura pari alle
retribuzioni maturate medio tempore.
La società, dopo il rigetto del ricorso da parte della Corte d’Appello, è ricorsa in Cassazione.
Le ragioni della società
La società aveva contestato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e ss c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto
decisivo della controversia, dolendosi che la Corte d’Appello (pur avendo rilevato che nell’art. 40 del CCNL mancava una definizione generale di «malattia di particolare
gravità» ed avendo riconosciuto l’impossibilità di estrapolare tale definizione dall’esame delle caratteristiche cliniche della malattie ivi specificamente elencate)
avesse spiegato l’ambiguità e l’insufficienza del dato letterale invocando la presunta «atecnicità» delle parti collettive, omettendo al contempo di
valutare gli indicatori rilevanti per l’interpretazione della reale volontà della parti ai sensi dell’art. 1362, comma 2, cc.
La società, inoltre, lamentava che la Corte d’Appello aveva lasciato priva di contenuto la nozione di «particolare gravità» della malattia, violando con
ciò le stesse previsioni del comma 1 dell’art. 1362 cc, poiché il termine utilizzato {«particolare«) voleva certamente alludere ad un quid pluris
rispetto alla semplice «gravità» della patologia.

La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rilevato che la Corte d’Appello ha ritenuto che il significato letterale delle espressioni usate nella clausola all’esame, pur facendo propendere per la non
tassatività dell’elencazione delle malattie ivi contenute, non fosse sufficiente a dirimere la questione interpretativa, così da rendere necessario il ricorso ad altri elementi di
giudizio al fine di ricercare la comune intenzione delle parti.
Pur partendo da tali premesse, la Corte territoriale non ha però ritenuto di dover far ricorso agli ulteriori criteri indicati dal secondo comma dell’art. 1362 cod. civ. e dai successivi
articoli, preferendo ricercare la comune intenzione delle parti non già attraverso la disamina del loro comportamento, bensì facendo riferimento alla loro natura di
«parti atecniche».
La Corte di Cassazione ha così stabilito che, nell’interpretazione di una disposizione collettiva, il criterio letterale non è sufficiente a chiarirla e che è necessaria la
ricerca della reale intenzione delle parti.
I giudici, inoltre, non possono limitarsi a ricercare la corretta interpretazione sulla base della sola clausola e non possono basarsi sul fatto che questa, al di là del senso letterale
delle parole, riveli tale intenzione con certezza che non lascia alcuna perplessità sull’effettiva portata delle clausola. E questo per evitare di ricorrere agli ulteriori criteri
ermeneutici indicati dal secondo comma dell’articolo 1362 del codice ciivile come per esempio, all’atteggiamento successivo alla chiusura dell’accordo contrattuale.

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 6366 del 10 marzo
2008

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