Inps, convenzione con la Conf.Lavoratori per la riscossione dei contributi associativi

Inps, convenzione con la Conf.Lavoratori per la riscossione dei contributi associativi

By Redazione

IL 17 novembre 2008 il Presidente dell’INPS sulla base della determinazione n. 67 del 4 novembre 2008, ha sottoscritto una convenzione con la CONF.LAVORATORI per la riscossione dei contributi
associativi sulle prestazioni temporanee, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Ecco i punti utili all’applicazione della convenzione in oggetto: 

i soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei
sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi sindacali a favore della CONF.LAVORATORI mediante trattenuta sulle indennità predette.

 

La delega sottoscritta dal lavoratore, deve recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante.

 

Il codice identificativo della  CONF.LAVORATORI è: 3301.

 

Per consentire all’Istituto di effettuare la trattenuta sindacale, il datore di lavoro dovrà indicare all’atto della comunicazione dei dati da utilizzare per il pagamento diretto del
trattamento d’ integrazione salariale, per ciascun lavoratore che abbia rilasciato delega, il codice distintivo dell’ Associazione sindacale destinataria del contributo associativo,
nonché la misura percentuale dello stesso.

  Circolare n. 63 del 23 aprile 2009

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