Inps, Circolare n. 12 del 28 gennaio 2009
2 Febbraio 2009
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
Roma, 28 Gennaio 2009 periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n. 12 e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l’accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: ||Indennità antitubercolari|||
SOMMARIO: Aumenti delle indennità antitubercolari determinati dagli artt. 1 e 2 del
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 novembre 2008.
Per effetto degli aumenti determinati dall’art.1 e dall’art.2 del decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 20/11/2008, pubblicato sulla G.U. n. 290 del
12/12/2008 – nelle misure, rispettivamente del 1,7% dal 1°gennaio 2007 (anziché
1,6% come anticipato con D.M. del 19 novembre 2007) e (in via provvisoria) del
3,3%, dal 1°gennaio 2009 – gli importi delle indennità antitubercolari, correlate
legislativamente (art. 4 L. 419/1975(1) e comma 2 art.2 L. 88/87 (2)) alla dinamica
del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, per il 2008 e per il 2009 sono i seguenti:
1°gennaio
2008
1°gennaio
2009
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in
qualità di assicurati.
Euro 11,62 Euro 12,01
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in
qualità di familiari di assicurato, nonché ai
pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari
ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai
sensi dell’art.1 della legge n.419/1975 (1).
Euro 5,81
Euro 6,00
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in
qualità di assicurati (giornaliera).
Euro 19,36
Euro 20,00
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in
qualità di familiari di assicurato, nonché ai
pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari
ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai
sensi dell’art.1 della legge n.419/1975 (giornaliera).
Euro 9,69
Euro 10,01
Assegno di cura o di sostentamento (mensile). Euro 78,10 Euro 80,67
Tanto si comunica per gli adempimenti di competenza, tenuto conto che la
procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata
adeguata con i nuovi importi.
Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere
dal 1° gennaio 2009, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a
quest’ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari
all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art.1, 1°
comma, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 (3). In ogni caso, se l’indennità di
malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera nella
misura fissa di Euro 12,01, dovrà essere erogata quest’ultima.
Il Direttore generale
Crecco
1) v. “Atti Ufficiali” 1975, pag. 1692
2) v. “Atti Ufficiali” 1987, pag. 535
3) v. “Atti Ufficiali” 1971, pag. 162





