In vigore le norme contro la pubblicità ingannevole e comparativa illecita

By Redazione

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è entrato ufficialmente in vigore il regolamento predisposto dall’Antitrust che illustra le procedure istruttorie per combattere la
pubblicità ingannevole e comparativa illecita e le pratiche commerciali scorrette, il primo provvedimento, in particolare, stabilisce tutti i cittadini e le organizzazioni possano
richiedere l’intervento dell’Autorità nei confronti di pubblicità ritenute ingannevoli o illecite ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, indicando nella
segnalazione i propri dati identificativi ed i propri recapiti, tutti gli elementi che consentono un’individuazione precisa della pubblicità e che possono risultare utili
all’Autorità nell’esecuzione delle valutazioni.

Se la segnalazione è fondata, il responsabile del procedimento avvia l’istruttoria e ne dà comunicazione a coloro che ne hanno richiesto l’intervento, indicando l’oggetto del
procedimento, il termine per la sua conclusione, l’ufficio e la persona responsabile e l’ufficio presso cui si può accedere agli atti, la possibilità di presentare memorie scritte
o documenti ed il termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.
Il procedimento, in particolare, deve essere concluso entro 120 giorni dalla comunicazione di avvio ed entro 150 giorni da quando è stato richiesto il parere dell’Agcom, ma può
essere prorogato di 30 giorni se sussistono determinate esigente istruttorie.
Dopo 30 giorni dall’avvio del procedimento, l’autore della pubblicità ingannevole o illecita può presentare, in forma scritta, impegni tali da far venire meno i profili di
illegittimità della pubblicità e l’Antitrust può approvarli (e renderli obbligatori), ritenerli idonei solo in parte (e fissare un incontro per un’eventuale integrazione) o
rigettarli.
L’Autorità, nei casi più urgenti, può deliberare l’immediata sospensione della pubblicità illecita e la presentazione, da parte del professionista del ricorso contro
tale decisione non annulla la sospensione.
Al procedimento è ammesso l’intervento di soggetti portatori di interessi pubblici o privati, di associazioni o comitati e, per ottenere la preclusione all’accesso agli atti o a parti di
essi, il professionista deve presentare agli uffici una apposita richiesta contenente l’elenco dei contenuti da non rendere pubblici e le motivazioni, che possono essere approvate o rigettate
dall’Antitrust.

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