IL TRUST NEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 settembre 2024, n. 139 – successioni e donazioni
11 Novembre 2024
IL TRUST NEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 settembre 2024, n. 139
Riflessioni di Giuseppe Marino su pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, in attuazione della delega a rivisitare il testo unico dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni
Milano, 11 novembre 2024
IL TRUST NEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 settembre 2024, n. 139
TESTO STRALCIATO DA UNA PIU AMPIA RELAZIONE
Professore ordinario di Diritto Tributario alla UNIMI Università degli studi di Milano
La pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, in attuazione della delega a rivisitare il testo unico dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni, offre l’occasione per fare qualche riflessione su questo.
Il decreto ha introdotto una disciplina specifica per il trust, traducendo in norma la tesi della “tassazione in uscita” sostenuta dalla giurisprudenza e dalla prassi. Il decreto ha però previsto in determinate circostanze, di cui si dirà a breve, la possibilità di anticipare l’applicazione dell’imposta al momento della dotazione del trust.
Procedendo con ordine.
Il decreto in rassegna, modificando l’art. 1, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (TUSD), ha riformulato il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni, prevedendo che detto tributo si applichi non solo ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, ma anche ai trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, menzionando così expressis verbis il trust tra le fonti di trasferimenti assoggettabili all’imposta.
Inoltre, la normativa in parola ha introdotto, nell’art. 2 TUSD, il comma 2-bis, il quale prevede che, per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, se il settlor è residente nel territorio dello Stato al momento della separazione patrimoniale, ovvero limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti ai beneficiari, se il settlor non è residente nello Stato.
Per quanto concerne le modalità di applicazione del tributo successorio e donativo, e, in particolare, l’individuazione del corretto “momento impositivo”, il Legislatore ha previsto, con il nuovo art. 4-bis, TUSD, rubricato “Trust e vincoli di destinazione”, quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e dalla prassi amministrativa, ossia l’applicabilità dell’imposta de qua al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari, con il coerente corollario, espresso nel comma 2 della stessa norma, che le aliquote e le franchigie si applicano tenendo conto del rapporto tra disponente e beneficiario al momento di tale trasferimento. Inoltre, è disposto che i beneficiari, ai fini dell’autoliquidazione dell’imposta, devono denunciare il trasferimento a proprio favore ai sensi dell’art. 19, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Tuttavia, come anticipato, la disposizione in parola, al comma 3, ha previsto, in deroga alla regola generale della “tassazione in uscita”, che il disponente del trust o, in caso di trust testamentario, il trustee possano optare per il pagamento dell’imposta in via anticipata, ovvero all’atto di conferimento di beni e diritti o all’apertura della successione, senza quindi aspettare il trasferimento dei beni ai beneficiari.
In tale evenienza, come chiarito dallo stesso comma 3 citato, la base imponibile, le aliquote e le franchigie sono determinate con riferimento al valore complessivo dei beni e diritti e al rapporto tra settlor e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero all’apertura della successione. Diversamente, qualora, al momento del trasferimento o all’apertura della successione, non sia possibile determinare la categoria di beneficiari, l’imposta si calcola sulla base dell’aliquota più elevata senza l’applicazione delle franchigie.
Laddove l’opzione descritta sia esercitata, il rapporto tributario è considerato dalla disposizione in commento “esaurito”, escludendo, da un lato, che i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l’imposta in via anticipata vengano assoggettati a imposizione, e, dall’altro, che l’imposta assolta dal settlor o dal trustee possa essere rimborsata.
La nuova disciplina, prevedendo la possibilità di optare per il pagamento anticipato, consentirebbe al contribuente, in un’ottica di pianificazione fiscale, di limitare il rischio che il carico impositivo per le successioni e le donazioni (come noto, particolarmente favorevole in Italia) diventi più gravoso al momento del trasferimento finale dei beni. Ma non solo. La tassazione in entrata su esercizio di opzione permetterebbe all’Erario un incasso anticipato rispetto al momento, spesso molto distante nel tempo, dell’eventuale trasferimento dei beni e diritti ai beneficiari da parte deltrustee. Insomma, sembra quasi un’offerta che non si può rifiutare.
In conclusione, il decreto di riforma del TUSD contribuisce, a beneficio della certezza del diritto, a definire ulteriormente la disciplina fiscale del trust, istituto sempre più diffuso e apprezzato quale strumento di pianificazione patrimoniale.
Se, da un lato, il decreto ha “cristallizzato” in una norma la soluzione esegetica della “tassazione in uscita” consolidatosi nella Suprema Corte, e, da ultimo, recepita anche dall’Amministrazione finanziaria, dall’altro, ha previsto la possibilità di anticipare l’imposizione su esercizio di opzione, introducendo un’interessante opportunità in ottica del passaggio generazionale.
Testo di Giuseppe Marino
Professore ordinario di Diritto Tributario alla UNIMI Università degli studi di Milano
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Redazione Newsfood.com
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