Il datore non può avere accesso alle dichiarazioni che il lavoratore ha rilasciato agli ispettori del lavoro

Il datore non può avere accesso alle dichiarazioni che il lavoratore ha rilasciato agli ispettori del lavoro

By Redazione

Il datore di lavoro non pur prendere visione di documenti la cui conoscenza gli dia modo di esercitare pressioni o azioni pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori dipendenti.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale accogliendo il ricorso del Ministero del Lavoro contro un datore di lavoro che aveva chiesto ed ottenuto in primo grado la possibilita’
di prendere visione delle dichiarazioni rese da un suo dipendente ad un ispettore del lavoro nel corso di una verifica ispettiva. Mentre il datore di lavoro si appellava alla necessita’ di
conoscere il contenuto delle dichiarazioni del suo dipendente per potersi difendere ed affermava che tale necessita’ e’ prioritaria rispetto alla riservatezza del documento, il Ministero
sosteneva che il divieto di accesso ai documenti dovesse ricondursi all’esigenza di salvaguardare la riservatezza e la vita privata del lavoratore che, essendo la parte debole del rapporto di
lavoro, ha diritto ad una maggiore tutela da parte dell’ordinamento.
  Il Consiglio di Stato ricorda in linea generale che le disposizioni sul diritto di accesso ai documenti mirano a coniugare la garanzia dell’imparzialita’ dell’amministrazione con il
bilanciamento di interessi contrapposti, fra i quali specificamente quelli di “soggetti individuati o facilmente individuabili che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro
diritto alla riservatezza”. E’ vero che la legge richiede che l’accesso sia garantito comunque a chi debba acquisire conoscenza di determinati atti per la cura dei propri interessi giuridicamente
protetti, ma e’ anche vero che dal diritto di accesso vengono sottratti i documenti contenenti notizie acquisite nel corso di attivita’ ispettive quando dalla loro divulgazione possano derivare
azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi. E, ha concluso il Consiglio, sembra proprio esser questo il caso, anche perche’ l’accesso viene
richiesto in rapporto alle dichiarazioni di un singolo lavoratore al quale non potrebbe essere garantito l’anonimato.
 

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