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Etichettatura, Le altre norme europee ed italiane sull’etichettatura

By Redazione

 

Un’ultima novità relativa alla normativa sull’etichettatura per quanto riguarda il glutine: la
Direttiva Europea 68 del 27 novembre 2007 “che modifica l’allegato III bis della Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne
l’inclusione di alcuni ingredienti alimentari”
ha confermato l’esclusione dal regime degli allergeni (obbligo di dichiarazione in etichetta) di alcuni ingredienti
o sostanze alimentari derivati dagli ingredienti di cui all’allegato III bis della Direttiva 2000/13/CE, in quanto gli studi effettuati e validati dall’EFSA
(l’Autorità Europea per la sicurezza degli alimenti) ne hanno evidenziato la non tossicità.

 

Pertanto, risulta obbligatorio riportare in etichetta indicazione di presenza di cereali contenenti glutine
(cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne per:

a)     sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;

b)    maltodestrine a base di grano;

c)     sciroppi di glucosio a base d’orzo;

d)    cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol
       etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande
       alcoliche.

La Direttiva riporta poi altre
esenzioni relative agli altri allergeni presenti nell’allegato III bis della Direttiva 2000/13/CE.

 

La Direttiva 2005/26/CE, che fissava
un elenco temporaneo di ingredienti esclusi, risulta abrogata il 26 novembre 2007.

 

Ricordiamo che con l’entrata in vigore del decreto legislativo 114 del 8 febbraio 2006, in applicazione della Direttiva CE/2003/89 ha comportato
l’obbligo per i produttori di dichiarare in etichetta una serie di sostanze (tra cui i cereali contenenti glutine) presenti negli ingredienti utilizzati per la fabbricazione del
prodotto.

 

Le sostanze che è obbligatorio dichiarare sono:

• Cereali
contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro,

kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati

• Crostacei e prodotti a base di crostacei

• Uova e
prodotti a base di uova

• Pesce e
prodotti a base di pesce

• Arachidi
e prodotti a base di arachidi

• Soia e
prodotti a base di soia

• Latte e
prodotti a base di latte (compreso il lattosio)

• Frutta a
guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole

(Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan [Carya
illinoiesis (Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati

• Sedano e
prodotti a base di sedano

• Senape e
prodotti a base di senape

• Semi di
sesamo e prodotti a base di semi di sesamo

• Anidride
solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a

10mg/kg o 10mg/l espressi come SO2

• Lupini e prodotti a base di lupini*

• Molluschi e prodotti a base di molluschi*

*L’inserimento di queste ultime due categorie nell’elenco degli allergeni è stato sancito
dalla Direttiva CE 142/06. Gli stati membri della EU avrebbero dovuto recepire questa Direttiva entro il 31 dicembre 2007, ma l’Italia, al momento della stampa di questa edizione
del Prontuario, non l’ha ancora reso attuativo.

La norma è comunque di fatto applicata anche nel nostro territorio.

 

I produttori sono quindi obbligati a verificare accuratamente la presenza di tali sostanze negli ingredienti da
loro utilizzati ed a chiedere informazioni in merito ai loro fornitori.

L’obbligo di dichiarazione ricorre indipendentemente dalla quantità di glutine presente, quindi,
quantità di cereali corrispondenti a valori di glutine inferiori a 20 ppm fanno comunque scattare l’obbligo di dichiarazione. Come già espresso, è evidente
che l’entrata in vigore del nuovo Regolamento concernente la composizione e l’etichettatura degli alimenti idonei alle persone intolleranti al glutine
comporterà una modifica nell’interpretazione di questa norma, imponendo di fatto, prevedibilmente, il limite dei 20 ppm alla dichiarazione di presenza di glutine in
etichetta. Ricordiamo che né la “Direttiva Allergeni” né
il Decreto Legislativo 114/2006 comportano l’obbligo di dichiarare l’eventuale presenza potenziale di glutine per contaminazione accidentale, ma solo il glutine presente
come ingrediente.

Se molte ditte, fino ad oggi, hanno deciso comunque di inserire frasi che comunicano al consumatore anche l’eventuale possibile
presenza per crosscontamination di allergeni come ad es: “Può contenere tracce di …”, oppure “Nello stabilimento può essere utilizzato: farina di
frumento,…” o frasi analoghe, tali diciture non sono richieste obbligatoriamente dalla normativa sull’etichettatura degli alimenti e pertanto non tutte le aziende ne fanno
uso.

Ricordiamo che la posizione di AIC è di non accettare frasi del tipo “Nello stabilimento può
essere utilizzato: farina di frumento, …” o frasi analoghe. Questo perché tale dicitura, inserita per tutelare l’azienda rispetto ad eventuali casi di malesseri che
possono insorgere a causa dell’ingestione da parte di soggetti allergici di prodotti ‘contaminati’ da allergeni, non ha, secondo AIC, alcun reale significato, dato che
la sola presenza di allergeni nello stabilimento di produzione, non implica necessariamente il rischio di presenza accidentale di uno di essi nel prodotto finito.

Pur apprezzando, di contro, diciture del tipo “Può contenere tracce di …”, AIC non ritiene che
tali scritte garantiscano appieno la sicurezza per il celiaco, per l’assenza di riconosciute modalità di controllo specifico da parte delle Autorità, di un limite di
riferimento preciso, oltre che di linee guida per le aziende, rendendo incerto ed ambiguo l’impiego di tale dicitura da parte delle aziende.

Ricordiamo infatti che la “non obbligatorietà” della dicitura “può contenere tracce
di glutine” ha come conseguenza la totale assenza di controlli in tal senso da parte degli organismi istituzionali.

AIC, pertanto, non considera sufficiente garanzia di sicurezza la dichiarazione di idoneità rilasciata da
un’azienda (in etichetta o, ad esempio, quelle rilasciate dai servizi consumatori – telefonici o telematici- di molte aziende) in quanto non avvalorata da alcun controllo di
‘terza parte’ oggettivo e indipendente. Solo qualora i controlli siano
certi ed efficaci, infatti, è possibile garantire la sicurezza di un prodotto.

Fino a ulteriori modifiche nella normativa, quali potrebbero delinearsi con
l’approvazione del nuovo Regolamento, che prevedano controlli da parte degli organismi preposti tali da garantire la sicurezza dei prodotti, restano le sole possibilità
delle procedure d’inserimento in Prontuario o di concessione di licenza d’uso del logo Spiga Barrata, procedure che, sostituendosi a questi ‘mancati’ controlli
non previsti dalla normativa, avvalorino la dichiarazione di sicurezza dell’azienda.

Ricordiamo che, attualmente, ma anche, a maggior ragione, quando entrerà in vigore il nuovo Regolamento, sui
prodotti a marchio e su quelli che vengono accettati per l’inserimento in Prontuario, AIC non accetta alcun tipo di diciture riguardanti un possibile rischio di presenza di
glutine. In collaborazione con l’azienda procede a verificare se il rischio sia reale o semplicemente dettato da un malinteso recepimento della normativa o da un’errata
valutazione dei rischi o ancora da un’effettiva presenza di glutine, ma in quantitativi sempre al di sotto dei 20 ppm (in questo caso AIC è particolarmente severa nel
valutare

 

la causa di presenza di glutine, i quantitativi massimi presenti e le diluizioni di eventuali ingredienti
contenenti glutine: solo se l’azienda fornisce documentazione accurata e sufficiente a garantire che il contenuto massimo di glutine nel prodotto finito non superi mai i 20 ppm,
AIC accetta il prodotto per l’inserimento in Prontuario).

Una volta valutato che il prodotto non contiene glutine o comunque in quantitativo ben al di sotto dei 20 ppm,
viene richiesta all’azienda l’eliminazione della frase, in occasione della prima ristampa dell’etichetta. L’esaurimento delle scorte di magazzino delle etichette
con la frase in oggetto viene consentito per non obbligare né l’azienda all’eliminazione di stock di etichette spesso consistenti, e quindi ad un aggravio economico,
né il consumatore celiaco a dover attendere i mesi necessari all’inserimento sul mercato della nuova confezione del prodotto. In questo modo, infatti, è possibile
inserire nella prima edizione del Prontuario la referenza, senza dover attendere lo smaltimento delle etichette.

Per quanto riguarda, infine, l’eventuale presenza delle frasi in questione su etichette di prodotti considerati
“naturalmente privi” di glutine (es. legumi secchi), ciò costituisce una specifica scelta aziendale legata a peculiari caratteristiche delle linee di produzione
(crosscontamination) e non a caratteristiche di composizione dei prodotti, come risulta chiaramente dalle indicazioni contenute in altre parti di questa prefazione.

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