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Esenzione dall'imposta ipotecaria sul mutuo erogato dagli Enti previdenziali

By Redazione

L’Agenzia del Territorio, con risoluzione n. 1 del 17 aprile 2008, ha affrontato la questione relativa alla possibilità di applicare l’esenzione dall’imposta ipotecaria per i contratti
di mutuo erogati da Enti previdenziali ai propri dipendenti od iscritti, al fine di consentire l’estinzione di finanziamenti “pregressi” già stipulati per l’acquisto di
un’abitazione.
La materia, in particolare, è disciplinata dagli artt. 15 e ss. del D.P.R. 601/73 in forza del richiamo operato dall’art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 3 agosto 2004, n. 220
(convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 257/2004), che introduce l’esenzione dall’imposta ipotecaria per “le operazioni di mutuo relative all’acquisto di abitazioni poste in essere da
enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti ed iscritti”.
Nel caso specifico, la problematica verte sulla possibilità di applicare il beneficio non solo ai mutui concessi da detti Enti per l’acquisto diretto dell’abitazione, ma anche a quelli
stipulati per estinguere finanziamenti precedentemente richiesti per acquistarla.
L’Agenzia del Territorio, vista la particolare delicatezza della questione, ha chiesto il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato e, tenendo anche conto di una recente risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate, ha reso noto che “la finalizzazione all’ “acquisto” di immobili ad uso abitativo comunque connessa, sia pur indirettamente, alle fattispecie in esame consente di
attrarre nella disciplina agevolativa del D.P.R. 601/73 anche i mutui erogati dai predetti Enti previdenziali per l’estinzione di finanziamenti precedentemente contratti per l’acquisto di
immobili destinati ad uso abitativo”.
Da ciò, dunque, consegue “l’applicabilità del regime agevolativo di cui agli articoli 15 e ss. del D.P.R. 601/1973 anche ai contratti di mutuo (conclusi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della L. 257/2004 e cioè dal 20 ottobre 2004) posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti dei loro dipendenti ed iscritti e destinati
ad estinguere precedenti finanziamenti finalizzati all’acquisto di abitazioni”.

Agenzia del Territorio, risoluzione n. 1 del 17 aprile 2008

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