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La mobilità per il personale della PA

By Redazione

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 4 del 18 aprile 2008, ha dettato le linee guida sulla mobilità nella Pubblica Amministrazione, tenendo conto delle novità
introdotte in materia dalla Finanziaria 2008.
La circolare, in particolare, parte dalla consapevolezza che la mobilità rappresenta uno strumento indispensabile che consente di ottenere una più efficiente distribuzione
organizzativa delle risorse umane nell’ambito della PA proiettando riflessi positivi sul contenimento della spesa pubblica e sulla tutela del diritto al lavoro.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, in questo senso, ha nuovamente ribadito la regola generale del ricorso a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mentre l’utilizzo del
lavoro flessibile è giustificato solo in caso di picchi stagionali o di “esigenze di assoluta temporaneità (tre mesi)”.
Il ricorso al rapporto di lavoro flessibile, inoltre, risulta ulteriormente ridimensionato mediante l’individuazione di un nuovo istituto che dà alle PA la possibilità di
richiedere l’utilizzo di personale ad altri datori di lavoro pubblici temporaneamente (non più di sei mesi non rinnovabili) ed eccezionalmente.
La Finanziaria 2008, dunque, non si è limitata a modificare gli ordinamenti esistenti, ma ha introdotto un nuovo strumento di flessibilità organizzativa cui è possibile
fare ricorso solo quando non si possano utilizzare altre forme di lavoro flessibile e solo per soddisfare esigenze temporanee.
La circolare, inoltre, ha affrontato il principio del “previo esperimento delle procedure di mobilità”, che dà la precedenza all’acquisizione di risorse umane tramite la
mobilità rispetto alle ordinarie misure di reclutamento. In merito all’esperimento delle procedure di mobilità, inoltre, queste possono essere ricondotte ai bandi di
mobilità per coprire le vacanze di organico e soddisfare i fabbisogni di personale sulla base della rilevazione annuale.
La mobilità di personale è consentita anche tra amministrazioni appartenenti a comparti diversi e la Finanziaria 2008 ha permesso alle amministrazioni soggette a regime di
limitazione (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agenzie, incluse le agenzie fiscali, enti pubblici non economici, enti di ricerca ed agli enti di cui all’articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001) di stipulare accordi di mobilità con altre amministrazioni, per assicurare la funzionalità degli uffici caratterizzate da
consistenti vacanze in organico e la ricollocazione di dipendenti in situazioni di esubero.

Dipartimento della Funzione Pubblica, circolare n. 4 del 18 aprile 2008

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