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Obbligatoria la Carta di Qualificazione del Conducente per i trasportatori professionali

By Redazione

In ottemperanza con quanto disposto dalla direttiva comunitaria 2003/59/CE (recepita dal decreto legislativo 286/2005), dal 10 settembre 2008 coloro che per professione effettuano trasporto
persone su veicoli di categoria C, CE, D e DE devono ottenere un documento abilitativo allo svolgimento della professione: la Carta di qualificazione del conducente (CQC).
Per il trasporto di cose, invece, l’obbligo decorre dal 10 settembre 2009.
Lo ha reso noto il Ministero dell’Interno con la circolare del 14 aprile 2008, spiegando che si tratta di un documento che si aggiunge alla patente di guida e che viene rilasciata per due
modalità di trasporto:
– CQC per veicoli abilitati al trasporto di persone
– CQC per veicoli abilitati al trasporto di cose.
La Carta, tuttavia, non è necessaria per le auto adibite a taxi e a servizio di noleggio con conducente, che restano soggetti all’obbligo del Certificato Abilitazione Professionale di
tipo KB.
La Carta ha validità 5 anni (rinnovabile alla scadenza) e non è collegata alla scadenza della patente di guida: nel caso di revoca o sospensione della patente, però, anche
la CQC diventa inefficace.
La circolare, inoltre, illustra le sanzioni previste per i professionisti soggetti all’obbligo della Carta e che non ne sono in possesso, nonché la decurtazione di punti, che entra in
vigore dal 5 aprile 2008.

Ministero dell’Interno, circolare n. 300 del 14 aprile 2008

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