Eruzione in Islanda: Stop ai voli dell’Enac, il risarcimento è possibile?
19 Aprile 2010
L’Enac ha comunicato di aver disposto nuovamente e con urgenza la chiusura dello spazio aereo del Nord Italia dalle 9:00 di oggi alle 8 di domani.
Ebbene, se fino a ieri, come sostenuto dal Codacons stesso in un comunicato di venerdì, il consumatore aveva diritto all’assistenza e al rimborso (o riprotezione), ma non alla
compensazione pecuniaria, dato che si trattava di una cancellazione del volo dovuta a circostanze eccezionali, ora la situazione sta decisamente cambiando. In alcuni casi, infatti, scatta anche
il diritto alla compensazione pecuniaria o ad un risarcimento. Per la legge, infatti, la compensazione non è dovuta solo se le circostanze eccezionali “non si sarebbero potute evitare
anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”. Ma non sempre si rientra in questa casistica!
Perché, ad esempio, illudere ieri i consumatori che oggi i voli sarebbero stati regolari, per poi sospenderli nuovamente questa mattina? Perché in questi giorni alcuni consumatori
sono stati illusi dalle compagnie aeree che se avessero raggiunto con mezzi di fortuna determinati aeroporti poi avrebbero potuto partire regolarmente, mentre non era così?
I passeggeri, inoltre, hanno sempre diritto, anche per i casi di forza maggiore, all’assistenza, il che implica anche la sistemazione in albergo per il pernottamento, ma non sempre questa
è stata data. Insomma, se vi è una qualunque colpa da parte delle compagnie che ha determinato un danno per il consumatore, ad es. per mancata assistenza o per una informazione
sbagliata data dai call center …., ecco che scatta anche il diritto ad avere qualcosa in più del semplice rimborso del biglietto.
Il Codacons, infine, ricorda ai consumatori che hanno diritto a riavere i soldi del biglietto entro 7 giorni ed in contanti!!!!
Di seguito i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo:
- Assistenza. Il consumatore ha diritto, infine, a titolo gratuito, all’assistenza, ossia a 2 telefonate, o fax o email, pasti e bevande in relazione all’attesa e, nel caso si renda
necessario, il pernottamento, adeguata sistemazione in albergo e trasporto tra aeroporto e luogo di sistemazione.
- Rimborso o riprotezione. Il passeggero ha diritto di scegliere tra il rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
(oppure anche per le parti di viaggio già effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale e del volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) o la
riprotezione, ossia l’imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della
disponibilità di posti. Il rimborso, entro 7 giorni, deve essere pagato in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, salvo che il
passeggero non preferisca buoni viaggio e/o altri servizi (ma è a scelta del consumatore!!!!)
- Compensazione o risarcimento. Se il vettore non può provare che la cancellazione del volo è stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute
evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, o il vettore ha comunque una colpa che ha determinato un danno per il consumatore (l’onere della prova in questo caso è
del consumatore), ecco che scatta il diritto, rispettivamente, alla compensazione pecuniaria o al risarcimento del danno. Nel caso si abbia diritto alla compensazione pecuniaria, questa
sarà pari a 250 euro per le tratte fino a 1.500 Km, 400 euro per i voli tra i 1.500 ed i 3.500 Km (o oltre 3.500 Km per le tratte intracomunitarie) e 600 euro per le tratte superiori ai
3.500 Km al di fuori dell’UE. La compensazione pecuniaria, inoltre, deve essere pagata in contanti, salvo che il passeggero non preferisca buoni di viaggio e/o altri servizi.
Codacons.it
Redazione Newsfood.com+WebTV




