Equiparazione ai figli dei nipoti minori diretti viventi a carico dell'ascendente
10 Dicembre 2007
L’Inps, con circolare n. 132 del 7 dicembre 2007, ha fornito chiarimenti sull’equiparazione ai figli dei nipoti minori diretti viventi a carico dell’ascendente, stabilita dalla sentenza n.
180/1999 della Corte Costituzionale.
Per essere considerati a carico dell’ascendente, in particolare, i genitori dei minori non devono svolgere alcuna attività lavorativa e non devono percepire alcun reddito, inteso come la
percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo (ma possono essere proprietari della casa di abitazione principale o possono essere titolari dell’indennità di accompagnamento).
L’Inps ha precisato che l’equiparazione viene meno al compimento del diciottesimo anno d’età da parte dei nipoti, dopo il quale si determina un regime giuridico diverso rispetto a quello
riservato ai figli. Dopo il compimenti dei 18 anni da parte dei nipoti, in particolare:
– cessa il diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo famigliare, anche se il nipote è uno studente o un apprendista tra i 18 ed i 21 anni e fa parte del c.d. nucleo
numeroso;
– cessa il diritto agli assegni familiari (quote di maggiorazione) previsto per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed i pensionati dei lavoratori autonomi, sia nel caso di rapporto di
lavoro in corso, che di pensione diretta che di pensione ai superstiti;
– i nipoti diretti viventi a carico dell’ascendente, una volta compiuto il 18° anno di età, non vengono computati tra i soggetti che rilevano ai fini dell’individuazione dei nuclei
numerosi;
– i nipoti maggiorenni inabili a proficuo lavoro non possono rientrare tra i componenti del nucleo e non possono percepire tali prestazioni;
– cessa il diritto al trattamento di famiglia per i nipoti che diventano inabili tra la morte del dante causa ed il compimento del diciottesimo anno.
INPS, circolare n. 132 del 7 dicembre 2007
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