Cassazione: l’azienda che reintegra il lavoratore non deve pagare sanzioni sui ritardati versamenti previdenziali

Cassazione: l’azienda che reintegra il lavoratore non deve pagare sanzioni sui ritardati versamenti previdenziali

By Redazione

L’azienda che licenzia illegittimamente un lavoratore che viene poi reintegrato nel posto di lavoro deve pagare la retribuzione ed i contributi previdenziali per il periodo tra il licenziamento e
la reintegrazione ma non deve versare nessuna altra somma a titolo di sanzione per il ritardo nei versamenti previdenziali.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione che ha cosi’ deciso il giudizio tra un’azienda e l’INPS. La societa’, che aveva dovuto riassumere il dipendente per illegittimita’ del licenziamento, aveva
ricevuto dall’INPS l’intimazione a pagare non solo i contributi per il periodo precedente alla riassunzione ma anche gli interessi e le somme aggiuntive dovuti a titolo di sanzione. L’azienda
aveva pagato i contributi e gli interessi legali ma si era rifiutata di versare le sanzioni amministrative che, a suo avviso, non erano dovute. In base alla legge, le sanzioni amministrative sono
dovute all’INPS in quattro casi: per evasione contributiva (rapporti di lavoro non denunciati) con pagamento degli interessi di differimento e dilazione e di una somma aggiuntiva che va da un
minimo del 50 ad un massimo del 100% dei contributi dovuti; per omissione contributiva (quando il rapporto di lavoro e’ denunciato ma non sono stati versati i contributi) con pagamento degli
interessi di differimento e dilazione maggiorati di tre punti; quando l’omissione contributiva e’ dovuta ad incertezze giurisprudenziali sull’esistenza dell’obbligo contributivo ed in tal caso
sono dovuti solo gli interessi di differimento e dilazione; quando l’omissione e’ dovuta a fatto doloso di un terzo o quando l’azienda e’ in crisi, ed allora gli importi a titolo di sanzione
possono essere ridotti fino alla misura degli interessi legali con decisione del Ministero del Lavoro. La Cassazione ha considerato che il caso dell’azienda ricorrente non rientrava in nessuna
delle ipotesi previste in quanto le sanzioni debbono applicarsi ai soggetti che non effettuano i versamenti entro i termini previsti. La societa’ infatti non aveva versato i contributi perche’ il
rapporto di lavoro era cessato col licenziamento e quindi l’INPS non avrebbe potuto accettare i versamenti per inesistenza del rapporto di lavoro.
  E’ vero che con la dichiarazione di illegittimita’ del licenziamento il rapporto di lavoro deve essere considerato come se non si fosse mai interrotto, ma questo vale solo tra le parti e
non per quanto riguarda il rapporto assicurativo.
  Infatti la legge stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di pagare i contributi per tutto il periodo dalla cessazione del rapporto fino alla reintegrazione, ma non fa alcun riferimento
alle sanzioni che vi si dovrebbero collegare. Di conseguenza, poiche’ il licenziamento fa cessare il rapporto di lavoro, diventa inesistente anche l’obbligo contributivo ed il conseguente ritardo
nei versamenti con la conclusione, ha affermato la Consulta, che nessuna somma e’ dovuta dall’azienda a titolo di sanzione.

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