Casa, Consulta respinge ricorso. Formigoni: «nostra politica equa»
22 Febbraio 2008
Milano – La Corte Costituzionale ha respinto, dichiarandola «manifestamente inammissibile» per alcune parti e «manifestamente infondata» per altre, la
questione di legittimità sollevata dal Tar della Lombardia sulla Legge regionale 7/2005, nella quale è previsto che per presentare domanda per l’assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica i richiedenti debbano avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Lombardia da almeno cinque anni.
L’ordinanza (32/2008), depositata ieri, conferma le tesi sostenute da Regione Lombardia, rigettando integralmente tutte le eccezioni di costituzionalità sollevate dal Tar, che si era
pronunciato il 27 luglio del 2006 su un ricorso presentato da varie persone e appoggiato dai sindacati degli inquilini (Sicet, Sunia, Cgil, Cisl).
«La Corte Costituzionale – commenta il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni – dà pienamente ragione alla nostra politica sulla casa, che è una politica
giusta, socialmente equa e innovativa. Da anni, con la nostra costante e puntuale azione, diamo un aiuto concreto ai meno abbienti e alle famiglie in difficoltà, fornendo risposte
adeguate e moderne ai bisogni, mentre combattiamo gli abusivi, i furbi e tutti quelli che godono di ingiusti privilegi».
«Ancora una volta – prosegue Formigoni – è uscita sconfitta l’opposizione strumentale e ideologica di chi agisce solo per mantenere assai discutibili rendite di posizione. Ha vinto
invece, una volta di più, la buona amministrazione di Regione Lombardia, che nonostante il tempo perso con questi ricorsi, continuerà ad operare per il bene di tutti i
cittadini».
Nell’esprimere la sua soddisfazione per la sentenza della Corte costituzionale, l’assessore alla Casa e Opere pubbliche, Mario Scotti ricorda «l’impegno di Regione Lombardia, in stretta
collaborazione con gli Enti locali, per mettere a disposizione oltre 2.700 nuovi alloggi, impegno recentemente sancito dalla firma di nuovi Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale con un
finanziamento regionale di 181 milioni», oltre che gli investimenti sul Fondo sostegno affitti, i contributi per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie (40
milioni) e la lotta all’abusivismo che «prosegue e si intensifica».
LA SENTENZA – Nell’ordinanza del Tar si riteneva che la Legge regionale violasse gli articoli 117 (competenza legislativa), 3 (uguaglianza dei cittadini), 47 (diritto
all’abitazione), 101, 103, 104, 111 (funzioni della Magistratura) della Costituzione.
La Consulta ha invece ritenuto che:
– Non c’è violazione dell’articolo 117 in quanto la materia Edilizia residenziale pubblica, cioè la disciplina della gestione degli alloggi e la regolamentazione delle
modalità di assegnazione, rientra nella competenza legislativa delle Regioni e perché la previsione delle modalità di assegnazione non invadono la competenza esclusiva
dello Stato chiamato a determinare i livelli essenziali delle prestazioni, relative ai diritti civili e sociali, da garantire su tutto il territorio nazionale;
– Non c’è violazione dell’articolo 3 della Costituzione in quanto l’introduzione del requisito della durata della residenza o dello svolgimento del lavoro in Lombardia non risulta essere
un fattore di discriminazione dal momento che questo requisito risulta non irragionevole ai fini dell’assegnazione quando si pone in coerenza con le finalità che il legislatore intende
perseguire, in particolare dove comunque si realizza un equilibrato bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco;
– Non c’è violazione degli articoli sulle norme sulla giurisdizione (101, 103, 104, 111) in quanto la legge opera su un piano diverso da quello del potere giurisdizionale esercitato dal
Tar, avente ad oggetto atti amministrativi. La legge si pone su un diverso livello.






