Autovetture ai dipendenti concesse in uso promiscuo

By Redazione

D: I datori di lavoro anche per il 2007 devono continuare a determinare la misura del fringe benefit per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti nella misura del 50% ? A che
si intende riferito Il termine «acconto», ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato?

R: L’Agenzia delle Entrate del 17 aprile 2007, n. 21/E ha chiarito che i datori di lavoro anche per il 2007 dovranno continuare a determinare la misura del fringe benefit per le autovetture
concesse in uso promiscuo ai dipendenti nella misura del 30% (e non del 50%) dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo
chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte periodicamente dall’ACI.
L’Agenzia ha chiarito che questa disposizione agevolativa, che consente il versamento degli acconti d’imposta considerando il precedente coefficiente del 30%, deve trovare applicazione anche
nei confronti dei percettori di reddito di lavoro dipendente ed assimilato.
Il termine «acconto», ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato, infatti, deve necessariamente intendersi riferito alle ritenute
applicate dal sostituto d’imposta in sede di erogazione delle retribuzioni periodiche.
La citata circolare ha anche chiarito che le maggiori ritenute eventualmente effettuate nei primi mesi del 2007 (calcolate applicando il coefficiente del 50%) potranno essere recuperate nel
corso del 2007, ovvero, qualora ciò comporti difficoltà operative per il sostituto d’imposta, in sede di conguaglio di fine anno. Identico comportamento dovrà essere
applicato in sede di conguaglio con riferimento ai soggetti cessati in corso dell’anno 2007.

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