Alimentare: Chiarezza nella definizione degli allergeni in etichetta

Alimentare: Chiarezza nella definizione degli allergeni in etichetta

By Redazione

La presenza di allergeni alimentari, che sono classificati in 14 categorie, deve essere riportata sull’etichetta dei prodotti indicando in modo chiaro il nome dell’ingrediente. Lo ha ribadito una
circolare esplicativa firmata da Giuseppe Tripoli, capo del Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione del ministero dello Sviluppo economico, e già pubblicata in Gazzetta
Ufficiale.

La circolare – precisa una nota del ministero – “meglio precisa le disposizioni relative all’indicazione degli allergeni alimentari in etichetta per evitare, da parte degli operatori interessati,
difficoltà interpretative ed applicazioni non conformi alla legislazione comunitaria vigente”.   

Un intervento – prosegue la nota – che  interessa diverse migliaia di persone che, anche nel nostro Paese, sono intolleranti (un caso ogni 250 circa in Italia, secondo le stime più
autorevoli) e, in particolare, i celiaci, stimati in 400 mila, con 2.800 nuovi celiaci nati annualmente (+9%).  

L’intervento del ministero dello Sviluppo economico nell’ambito della disposizione Ue – prosegue la nota – mira pertanto a difendere e tutelare i consumatori e, contestualmente, a tenere conto
delle esigenze delle imprese, con una costante trasparenza delle informazioni presenti nelle etichette alimentari per elevare la qualità e la sicurezza dei prodotti. Unica eccezione alla
riconfermata regola generale europea  – prosegue il ministero – è data quando la denominazione di vendita del prodotto indichi essa stessa l’allergene (ad esempio, la presenza della
parola “latte” è sufficiente a superare tale obbligo). In tale caso, infatti, l’informazione al consumatore si è già realizzata e non è pertanto necessario ripetere
l’indicazione dell’allergene in etichetta. 

Le norme Ue individuano tra gli allergeni alimentari 14 categorie tra cui rientrano i cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, ecc.); crostacei, uova, pesce, arachidi, soia,
latte, frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di anacardi, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci del Queensland), sedano, senape, semi di sesamo, lupini, molluschi con
i derivati di tutti questi prodotti, nonché anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2. 

La circolare del ministero dello Sviluppo economico è stata condivisa dal ministero della Salute e dal ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sotto il coordinamento
del Dipartimento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ansa.it per NEWSFOOD.com

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