Vino, restrittive della concorrenza le norme per la certificazione di DOC e DOC

Vino, restrittive della concorrenza le norme per la certificazione di DOC e DOC

By Redazione

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha segnalato, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/90, alcune situazioni di restrizione della concorrenza che appaiono derivare
da alcune caratteristiche della vigente regolamentazione in materia di certificazione delle partite di vino destinate ad ottenere la denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C. e
D.O.C.G.).

Al riguardo l’art. 13, comma 2, della legge 10 febbraio 1992 n. 164 stabilisce che l’analisi chimico fisica delle partite di vino è effettuata, su richiesta degli interessati, dalla
competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Tale previsione ha istituito, pertanto, un sistema in cui, per ogni produttore vinicolo che intenda ottenere il
riconoscimento della denominazione protetta, è obbligatoria la certificazione chimico-fisica fornita dalla Camera di Commercio o, come sovente accade, da un laboratorio di analisi
enologiche selezionato da questa.

Un siffatto criterio sembra porsi in contrasto con i principi di tutela della concorrenza e di libertà di accesso ai mercati garantiti dalla legge n. 287/90 nella misura in cui
impedisce, da un lato, ai produttori vinicoli di selezionare liberamente e sull’intero territorio nazionale il laboratorio di analisi enologiche e a questi ultimi, dall’altro, di accedere al
mercato delle certificazioni enologiche.

Tale limitazione non appare, peraltro, giustificata da alcuna esigenza tecnica, legata al procedimento di certificazione, né dall’intento di garantire e tutelare adeguati livelli di
qualità delle produzioni protette. Il Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 luglio 2003 adottato in attuazione dell’art. 13 della legge n. 164/1992 citato,
infatti, individua le regole e i criteri concernenti la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni e degli esami chimico fisici ed organolettici dei vini.

La riserva normativa prevista a favore delle Camere di Commercio nell’individuazione dei laboratori accreditati per le analisi enologiche, pertanto, crea una notevole barriera all’ingresso sul
mercato delle certificazioni D.O.C. e D.O.C.G. dei prodotti vinicoli.

L’Autorità si è in più occasioni pronunciata in merito al tema in oggetto con interventi che si sono costantemente informati alla necessità di salvaguardare il
principio di libertà di impresa, anche nell’ambito di attività di tutela e certificazione delle produzioni agroalimentari e vinicole.

Sulla base di tali considerazioni, l’Autorità auspica un riesame della norma segnalata, volto a superare il principio della certificazione ad opera delle Camere di Commercio per ogni
prodotto tutelato, al fine di garantire, compatibilmente con le esigenze di tutela delle produzioni vinicole, la libertà di scelta delle singole imprese produttrici e l’accesso al
mercato per le imprese di certificazione.

IL PRESIDENTE, Antonio Catricalà

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