Se il lavoratore si fa male entrando in azienda da un ingresso pericoloso va risarcito

Se il lavoratore si fa male entrando in azienda da un ingresso pericoloso va risarcito

By Redazione

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 11417/2009) ha stabilito che vanno risarciti i lavoratori che si infortunano entrando in azienda dalla parte più pericolosa.
La Corte ha infatti evidenziato che “costituisce orientamento interpretativo acquisito di questa Suprema Corte che il rischio elettivo, quale limite all’indennizzabilità degli infortuni
sul lavoro, è ravvisabile, per richiamare una definizione sintetica ricorrente, solo in presenza di un comportamento abnorme, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad
affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa, pur latamente intesa, e tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed
evento secondo l’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
Più in particolare, per configurare il rischio elettivo secondo la definizione descritta, viene richiesto a) che il lavoratore ponga in essere un atto non solo volontario, ma anche
abnorme, nel senso arbitrario ed estraneo alle finalità produttive; b) che il comportamento del lavoratore sia motivato da impulsi meramente personali, quali non possono qualificarsi le
iniziative, pur incongrue ed anche contrarie alle direttive del datore di lavoro, ma motivate da finalità produttive; c) che l’evento conseguente all’azione del lavoratore non abbia alcun
nesso di derivazione con l’attività lavorativa”.
“Nel corso di tali situazioni – prosegue la Corte -, che qualificano in termini di abnormità la causa iniziale della serie produttiva dell’evento infortunistico, il rischio elettivo di
distingue, quindi, dall’atto colpevole del lavoratore, e cioè dall’atto volontario posto in essere con imprudenza, negligenza o imperizia, ma che, motivato, comunque da finalità
produttive, non vale ad interrompere il nesso fra l’infortunio e l’attività lavorativa e non ne esclude, pertanto, la indennizzabilità”.

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