Bio, quali differenze tra il Reg. 2092/91 ed i Regg. 834/2007 e 889/2008?

Bio, quali differenze tra il Reg. 2092/91 ed i Regg. 834/2007 e 889/2008?

By Redazione

 

Alla mezzanotte del prossimo 31 dicembre, oltre ad un brindisi propiziatorio per il nuovo anno, dovremo anche prepararci all’ingresso in campo della nuova regolamentazione comunitaria per le
produzioni biologiche. Per far ciò tentiamo un confronto tra vecchio e nuovo, cercando di portare alla luce differenze, a volte poco evidenti, tra i due “pacchetti” e la cui
significatività potrà essere successivamente anche oggetto di provvedimenti da parte della Nostra autorità competente.

Innanzitutto cosa lasciamo. Un regolamento di base (2092/91), con 16 articoli suddivisi in 10 titoli, precisamente: campo di applicazione; definizioni; etichettatura; norme di produzione;
sistema di controllo; indicazione di conformità al regime di controllo; misure generali di applicazione; importazione da paesi terzi; libera circolazione nella comunità;
disposizioni amministrative e applicazione. Il Reg. contiene inoltre 8 allegati tecnici, specifici tra l’altro per: norme per la produzione a livello aziendale; mezzi tecnici; requisiti minimi
di controllo; elementi contenuti nella notifica; indicazione di conformità e logo comunitario; ingredienti utilizzabili nella formulazione degli alimenti; superfici necessarie per
tipologia di allevamento.

Completano il quadro del Reg. 2092/91 anche altri regolamenti legati a temi specifici, tra i quali: un Reg. specifico per l’autorizzazione in deroga all’utilizzo di determinati ingredienti
(207/93); uno per i requisiti per l’etichettatura dei mangimi (223/2003); un altro specifico per la deroga all’impiego di sementi (1452/2003); uno sulle importazioni da paesi terzi equivalenti,
e relativo elenco (94/92); infine l’ultimo, specifico sul certificato di controllo ai fini dell’attività di import (1788/2001).

Tutto ciò è stato soggetto nel tempo a circa 70 modifiche pubblicate con altrettanti regolamenti comunitari.

Il pacchetto che si andrà ad applicare dal prossimo 1° gennaio, invece è costituito da un regolamento di base (834/2007), costituito da 42 articoli a loro volta suddivisi in 8
titoli (oggetto, campo di applicazione e definizioni; obiettivi e principi della produzione biologica; norme di produzione; etichettatura; controlli; scambi con i paesi terzi; disposizioni
finali e transitorie). Questo Reg. contiene un solo allegato relativo all’indicazione “biologico”. Le modalità operative sono contenute non più in allegati tecnici come col 2092,
bensì in un altro regolamento (889/2008, con riferimento a norme di produzione, etichettatura e controlli) costituito da 97 articoli, a loro volta suddivisi in 5 titoli (disposizioni
introduttive; norme di produzione, trasformazione, magazzinaggio, ecc; etichettatura; controlli; trasmissione di informazioni alla commissione e disposizioni transitorie e finali). Completano
questo regolamento 13 allegati, che riprendono nella sostanza, le liste dei mezzi tecnici allegate al 2092.

Esiste inoltre un altro regolamento (in pubblicazione) contenente le modalità applicative riferite al regime di importazione (21 articoli in 5 titoli e 6 allegati, inclusa la lista dei
paesi terzi e i modelli di certificati).

Nella sostanza, il lavoro di revisione ha portato alla definizione di un regolamento di base, dove sono ora precisamente descritti gli obiettivi e i principi della produzione biologica,
nonché le norme che soddisfano questi obiettivi e principi. Gli aspetti applicativi, nel rispetto di obiettivi, principi e norme, trovano la loro collocazione in altri regolamenti, uno
specifico per la produzione, etichettatura e controlli, ed uno specifico per l’importazione.

Il regolamento di base dovrebbe essere modificato pochissimo (in realtà ha già subito una modifica ancora prima di divenire applicativo), mentre gli altri dovrebbero essere
più “dinamici” anche per seguire l’evoluzione del settore, sia a livello tecnico che normativo. Ci si aspetta a breve l’integrazione del Reg. 889 per la parte relativa all’acquacoltura,
al vino ed alla produzione di lieviti da utilizzarsi come alimenti e come mangimi.

Si può affermare che l’obiettivo di semplificazione, che era alla base del processo di revisione della normativa comunitaria, non sia stato propriamente centrato, come pure quello di non
introdurre nuovi elementi rispetto al 2092.

Sul vecchio Reg. 2092, andava poi ad intervenire tutta la normativa fatta di Decreti Ministeriali, circolari, Leggi regionali e quant’altro potesse produrre la fertile mente del Legislatore
nazionale. Allo stato attuale, non è ancora chiaro cosa si andrà a modificare, con particolare riferimento agli aspetti di codici di autorizzazione degli organismi e di
etichettatura dei prodotti.

E’ necessario leggere attentamente tra le righe tutta la nuova produzione legislativa, sia comunitaria che nazionale, ed è questo l’obiettivo delle tabelle di confronto tra 2092 e 834
che si trovano pubblicate sul sito web di CCPB e che cercheremo di mantenere aggiornate seguendo l’evoluzione di tutta la normativa di riferimento.

Andando ad analizzare le modifiche al campo di applicazione, possiamo notare come innanzitutto sia precisato l’oggetto (art.1.1), con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile
dell’Agricoltura Biologica, all’efficace funzionamento del mercato interno e alla concorrenza leale, alla fiducia dei consumatori e alla loro tutela, stabilendo obiettivi e principi per
rafforzare le norme […] concernenti tutte le fasi della produzione, preparazione, distribuzione di prodotti biologici, nonché il loro controllo e concernenti l’uso delle indicazioni
“bio” nell’etichettatura e nella pubblicità.

In merito ai prodotti (art. 1.2), la novità principale riguarda l’introduzione dell’acquacoltura, intesa come attività agricola, ma fondamentalmente le categorie dei prodotti
restano le stesse del 2092, precisamente:

a) prodotti agricoli vivi o non trasformati (ex. art.1.a)

b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti (ex. art.1.b)

c) mangimi (ex. art.1.c)

d) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione (ex. art. 6)

Altra novità riguarda l’estensione del campo di applicazione ai lieviti utilizzati come alimenti e come mangimi (art. 1.2)

L’attività di raccolta di vegetali selvatici resta anche nella nuova regolamentazione (art.12.2 – ex. ALL.I.4), mentre le norme specifiche relative all’introduzione dell’acquacoltura le
troviamo per la raccolta e produzione di alghe (art.13) e per le produzioni animali dell’acquacoltura (art.15).

La nuova regolamentazione continua a non applicarsi ai prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici, ma sono introdotte novità nell’etichettatura di tali prodotti quando sono
utilizzati anche ingredienti biologici (art. 23.4.c)

Il vino resta escluso finché non sarà adottato un regolamento specifico (art. 27.1 dell’889), dopodiché sarà possibile etichettare anche il vino come BIO (ciò
significa che, fino ad allora, si continuerà ad etichettare il vino come da prassi attuale, cioè con riferimento all’origine biologica delle uve).

Arrivando ai processi, le attività riguardano tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, ma non alla ristorazione. E’ compito dei singoli Stati definire norme per
l’etichettatura ed il controllo dei prodotti ottenuti nella ristorazione. (rif. art. 1). Le nuove definizioni di “fasi della produzione, preparazione, distribuzione” e di “operatore”
ribadiscono – chiarendolo – il concetto che anche i “distributori di prodotti a marchio” e chi “commercializza” prodotti biologici debba essere assoggettato, e quindi non possa beneficiare
dell’esenzione di cui all’art. 28 del Reg. CE 889.

Infine, una nota sulle norme attuative contenute nel Reg. 889/2008. In merito al campo di applicazione, all’art. 1 è specificato che le norme di produzione, etichettatura, e di controllo
contenute in questo regolamento, si applicano solo ai prodotti di cui all’art.1.2 dell’834 e non si applicano ai prodotti dell’acquacoltura, a specie animali diverse da quelle di cui all’art. 7
(bovini, inclusi Bubalus e Bison, equidi, suini, ovini, caprini, avicoli – galline ovaiole, polli, faraone, anatre, tacchini, oche – e api), e ai lieviti. Sempre allo stesso articolo è
però menzionato il fatto che “tuttavia, il Titolo II – norme di produzione, trasformazione, imballaggio, il Titolo III – etichettatura, ed il Titolo IV – controlli, si applicano mutatis
mutandis anche a questi prodotti, finché non saranno adottate norme specifiche di produzione”. Quindi dal 1° gennaio si potranno iniziare anche nuove attività (ad es., oltre
all’acquacoltura, anche le altre specie animali diverse da quelle summenzionate).

La nota dolente principale rispetto al campo di applicazione del nuovo pacchetto è rappresentata dall’esplicita esclusione delle attività di ristorazione, demandando agli Stati
membri l’adozione di norme specifiche in tema di etichettatura e controlli, od il riconoscimento di norme private esistenti. Stante la rilevante importanza del settore, è auspicabile
questa volta che si attivi fin da subito un processo virtuoso che possa portare all’adozione in tempi rapidissimi di regole certe per tutti i soggetti coinvolti, inclusi gli utenti, e che le
stesse possano consentire il proseguimento delle attività da parte dei numerosi attori coinvolti (operatori, pubbliche amministrazioni, organismi di controllo).

Roberto Setti – Responsabile Assicurazione Qualità ed Ufficio Tecnico – CCPB srl

 

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