Ammesso il riscatto con il diritto di prelazione
9 Dicembre 2008
Con la sentenza 27475/2008 la Corte di Cassazione afferma che il diritto di riscatto di una impresa familiare che era stata ceduta a terzi senza che il titolare avesse rispettato il diritto di
prelazione “è sempre ammesso”.
Su questo argomento ci sono state interpretazioni diverse tra loro, sia da parte della dottrina che da parte della giurisprudenza; alcuni sostengono che il riscatto è sempre ammissibile
mentre altri affermano che il soggetto leso deve avere solo diritto alla prelazione (per questi ultimi, nel caso in cui il soggetto leso non abbia potuto esercitare il diritto di prelazione,
l’unica via è la richiesta dei danni).
In Cassazione, il titolare dell’impresa (la parte che non aveva rispettato il diritto di prelazione) ha sostenuto che l’istituto del riscatto non è applicabile all’impresa familiare
(l’azienda ceduta aveva, prima della separazione, forma di azienda familiare) in quanto l’articolo che prevede al prelazione, il 230-bis del c.c., rinvia all’articolo 732 dello stesso codice
civile, in materia di successioni, “nei limiti in cui è compatibile”. A detta della parte il retratto successorio ha carattere eccezionale e quindi non può “sposarsi” con
l’impresa familiare.
La Corte di Cassazione, però, spiega che analizzando la razio della norma (art. 732 del c.c.), si deve ritenere “che con l’istituto in esame il legislatore abbia inteso predisporre una
più intensa protezione per il lavoro familiare, favorendo nell’acquisto dell’azienda coloro che hanno dato un contributo attivo all’impresa nell’ambito della comunità familiare”.
La prelazione di origine legale è “sempre una prelazione reale”.
La Corte, a questo punto, ammette lei stessa che la propria sentenza potrebbe apparentemente suscitare due obiezioni:
– “in base all’articolo 732 l’esercizio del riscatto può avvenire fino a quando dura lo stato di comunione ereditaria che in caso di impresa familiare non sussiste”
– le conseguenze della sentenza sulla “della certezza e sicurezza nella circolazione dei beni”.
La Corte di Cassazione giudica però le due obiezioni appena elencate due falsi problemi e questo in considerazione del fatto che:
– il riscatto è esercitabile fino a quando non si arriva alla liquidazione della quota del partecipe all’impresa familiare e
– se è vero che nell’acquisto d’azienda, l’acquirente non può sapere se “essa costituisce l’oggetto di un’impresa familiare, per mancanza di un sistema di pubblicità legale
di quest’ultima, per cui si trova inconsapevolmente esposto alla coattiva retrocessione dell’acquisto” in ordinamento vi è la presenza di altri esempi nei quali il legislatore,
equilibrando la tutela del lavoro e della famiglia e la sicurezza nella circolazione dei beni, ha stabilito, in presenza di determinate condizioni, la prevalenza del primo sul secondo.
In conclusione la Corte di Cassazione garantisce, con questa sentenza, una tutela in più rispetto al passato nel caso di lavoro prestato con i parenti/coniuge.
Dott. Franco Alessio info@studio-alessio.it
Redazione Newsfood.com





