Rateizzazione bollette gas ed elettricità: un diritto la rateizzazione a costo zero
28 Aprile 2008
L’Autorità per l’energia elettrica ha sanzionato l’Eni per il mancato riconoscimento del diritto alla rateizzazione del pagamento, come è noto sia per l’elettricità che per
il gas metano la lettura effettiva non avviene per ogni bimestre, bensì l’obbligo di realizzarla è di almeno una volta l’anno.
Le bollette tra una lettura effettiva e l’altra sono realizzate su un importo stimato «a calcolo» che deve rispondere mediamente al consumo realizzato negli stessi mesi degli anni
precedenti.
Ma molti sono i casi di non rispetto della norma della lettura effettiva annua. Ciò può comportare bollette a conguaglio con cifre enormi, difficili da pagare da parte delle
famiglie.
Cosa prevede la norma sul diritto alla rateizzazione?
Il consumatore ha il diritto di rateizzare l’importo della bolletta a conguaglio in un numero di rate pari al numero delle bollette ricevute in acconto. Quindi, se la lettura è avvenuta
tre anni prima, il consumatore ha diritto ad una rateizzazione distribuita sulle bollette dei tre anni successivi.
Inoltre per questo periodo il consumatore non è tenuto a pagare alcun tasso di interesse per il ritardato pagamento, poiché la cifra a conguaglio è dovuta a
responsabilità dell’impresa che non ha ottemperato alle letture effettive.
Comunque, per evitare conguagli si consiglia di comunicare periodicamente alla società distributrice l’autolettura del proprio contatore attraverso i mezzi messi a disposizione.
Adiconsum sollecita ancora una volta l’Eni a decidere di concordare con le associazioni consumatori una procedura conciliativa per l’esame e la risoluzione del contenzioso con i clienti,
essendo l’Eni l’unica grande impresa che ancora non ha sottoscritto procedure conciliative con le associazioni consumatori.






