L'imposta sostitutiva per il riallineamento tra i valori fiscali e civili degli elementi patrimoniali

By Redazione

Con decreto 18 marzo 2008 (n corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato le disposizioni per l’applicazione alle società di
capitali aderenti ai regimi di trasparenza e di consolidato fiscale dell’imposta sostitutiva del 6% delle differenze tra i valori fiscali e i valori civili generate dalla rettifica degli
elementi patrimoniali prevista dal regime transitorio di cui agli articoli 115, comma 11, 128 e 141 del Tuir.
L’imposta sostitutiva può essere applicata immediatamente, esercitando l’opzione mediante il versamento dell’importo in unica soluzione entro il termine per il versamento a saldo
dell’Ires relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e produce effetti a partire dall’inizio dello stesso periodo d’imposta.
Il decreto, inoltre, prevede che l’opzione per la disciplina dell’imposta sostitutiva possa essere esercitata anche in relazione a periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2007 mediante il versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo dell’Ires relativa al periodo d’imposta di riferimento.

Ministero dell’Economia, decreto 18 marzo 2008

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