Cooperativa sociale di tipo b): percentuale minima del 30% dei soggetti svantaggiati

By Redazione

Il Ministero, con nota n. 4 del 3 marzo 2008, ha risposto all’istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro per ottenere informazioni circa le
modalità temporali di determinazione della percentuale minima del 30% dei soggetti svantaggiati presenti in una cooperativa sociale di tipo b).
L’istante, in particolare, ha chiesto se, per determinare il rispetto di tale parametro, è possibile tenere conto dell’andamento almeno annuale della percentuale.
Premesso che non esiste alcuna disposizione (normativa o amministrativa) che chiarisce lo specifico aspetto relativo alla sussistenza necessariamente permanente del suddetto requisito
percentuale, il Ministero ha cercato una soluzione che sia almeno coerente con il quadro ordinamentale, tenendo conto del fatto che la variazione quantitativa dell’organico della cooperativa
rappresenta un elemento completamente fisiologico ed un segno di vitalità dell’impresa sul mercato.
Pertanto il Ministero ha stabilito che “appare decisamente ragionevole il riferimento ad un “arco temporale”, per la valutazione del rispetto del limite minimo del 30% di persone svantaggiate,
qualora, a fronte di determinati eventi a carattere produttivo, non sia rispettato il mantenimento costante della percentuale richiamata, arco temporale che, in assenza di una diversa
previsione della legislazione regionale, non sembra comunque possa eccedere i dodici mesi”.

Ministero del lavoro, nota n. 4 del 3 marzo 2008

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