L'attribuzione delle detrazioni per i canoni di locazione
5 Marzo 2008
Sulla G.U. n. 52 del 1 marzo 2008 è stato pubblicato il decreto 11 febbraio 2008 con cui il Ministero dell’economia ha fissato le modalità di attribuzione della detrazione di cui
all’art. 16 del TUIR eccedente l’imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR.
Dal 2008, infatti, i sostituti d’imposta, in sede di conguaglio, riconoscono ai lavoratori dipendenti ed assimilati che ne facciano richiesta una detrazione pari a quella spettante ai soggetti
individuati dall’art. 16 del TUIR
In fase di conguaglio, inoltre, viene riconosciuto anche l’importo della detrazione di cui al comma 1-sexies dello stesso art. 16 che non ha trovato capienza nell’imposta lorda diminuita,
nell’ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR.
Per beneficiare della detrazione, l’interessato deve presentare una dichiarazione gli estremi di registrazione del contratto di locazione, il possesso dei requisiti richiesti dal TUIR (compreso
il numero dei mesi per i quali l’immobile oggetto del contratto di locazione è adibito ad abitazione principale) e l’assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli da lavoro dipendente
ed assimilati.
Per il riconoscimento delle detrazione, i sostituti d’imposta utilizzano, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile nel periodo di paga nel quale sono effettuate le
operazioni di conguaglio, indicando nel CUD l’importo non attribuito all’avente diritto per insufficienza dell’ammontare complessivo delle ritenute per consentirne il recupero in sede di
dichiarazione dei redditi.
Decreto 11 febbraio 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze





