Leggeri e senza zucchero? Occhio ai furbetti
18 Settembre 2007
Mesi fa scrivevamo, speranzosi, che la cuccagna sarebbe presto finita, con ciò riferendoci all'(ab)uso di tutti quei messaggi (leggero, ricco in…, senza…, fonte di…,ec.) a cui tanto sono affezionati i creativi uomini di marketing; saggiamente, però, avevamo aggiunto un “forse” al titolo dell’articolo, sapendo che non basta fare le leggi, bisogna conoscerle, applicarle correttamente e vigilare efficacemente.
Purtroppo, a più di sei mesi dalla comparsa dell’ormai noto regolamento claims, siamo ben lontani dall’obbiettivo di mettere un po’ d’ordine nelle indicazioni nutrizionali che ormai ogni prodotto non sa farsi mancare. Basta dare un’occhiata agli scaffali dei negozi o alla pubblicità per verificare che, come al solito e con buona pace delle deroghe previste, i furbetti non mancano.
Saggiamente scrive, a questo proposito, Antonio Neri, direttore della prestigiosa rivista Alimenta: “Assistiamo così al fiorire di una nuova sorta di etichettatura che attribuisce al prodotto virtù salutistiche, benefici nutrizionali e quant’altro consente il regolamento sui claims enfatizzando quelle che sono le normalissime caratteristiche tradizionali. ? vorrei far notare ai “consigliori” (razza diversa dai consulenti) che alimentando le mostruosità concettuali che vediamo sugli scaffali, prima o dopo arriveremo ad una sorta di omologazione che riporterà tutti allo stesso livello di qualità intrinseca per cui non ci sarà più nulla da estrinsecare.” (ALIMENTA – maggio 2007)
Che fare allora?
La risposta più efficace, a nostro avviso, è la seguente: il controllo da parte dei consumatori.
Non è poi così difficile come potrebbe sembrare, dato che le regole da applicare sono, spesso, piuttosto semplici ed è quindi facile individuare ciò che non va.
Aiutiamoci con qualche esempio:
Senza zuccheri!
Supponiamo che un prodotto venga pubblicizzato come: “senza zuccheri”.
Supponiamo però che, unicamente sulle confezioni, questa indicazione sia accompagnata, in caratteri più piccoli, dalla parola “aggiunti”.
Vediamo innanzitutto quali sono le regole del gioco:
SENZA ZUCCHERI
L’indicazione che un alimento è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml.
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
L’indicazione che all’alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l’alimento contiene naturalmente zuccheri, l’indicazione seguente deve figurare sull’etichetta: «CONTIENE NATURALMENTE ZUCCHERI».
Poiché le due indicazioni non sono equivalenti, la domanda sorge spontanea: ma questi zuccheri, ci sono o no?
Sempre continuando nel nostro caso ipotetico, supponiamo che l’etichetta nutrizionale (obbligatoria in questi casi) di questo prodotto indichi una presenza di 1,5 g di zucchero per 100 g.
A questo punto possiamo rispondere alla domanda precedente: sì, gli zuccheri ci sono e siccome sono presenti in quantità superiore al limite di 0,5 g, il fabbricante, correttamente(?), scrive “aggiunti” sulla confezione (sempreché il grammo e mezzo di zucchero presente sia naturalmente presente!), ma? e tutti gli altri messaggi (spot pubblicitari, articoli, internet, ?) dove la parolina aggiunti manca? Per loro il regolamento non vale?
Certo che sì:
“Art. 1
Il presente regolamento si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell’etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale.”
Quindi, riassumendo:
– per essere definito senza zuccheri un prodotto deve avere, al massimo, 0,5 g di zucchero per 100 g (o 100 ml) di prodotto finito;
– per essere definito senza zuccheri aggiunti un prodotto non deve contenere (verificare l’elenco degli ingredienti) né mono- o disaccaridi (glucosio, fruttosio, saccarosio, ecc.), né altre sostanze utilizzate per il loro potere dolcificante (es. miele, succhi di frutta concentrati, ecc.). Se queste sostanze sono presenti non perché sono state aggiunte, come tali, dal produttore, ma perché naturalmente presenti negli ingredienti del prodotto, allora, il claim senza zuccheri aggiunti deve essere accompagniato dalla dicitura «CONTIENE NATURALMENTE ZUCCHERI».
In merito a quest’ultimo punto, precisiamo che la definizione “ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti” non comprende gli edulcoranti (es. maltitolo, aspartame, acesulfame, ecc.): per chi volesse approfondire, rimandiamo alle Linee Guida di Federalimentare.
Leggero!
Spesso i prodotti “senza?” sono presentati anche utilizzando l’aggettivo “leggero”, il quale, pure, deve rispondere a precise regole:
LEGGERO/LIGHT
L’indicazione che un prodotto è «leggero» o «light» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine «ridotto»; l’indicazione è inoltre accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «leggero» o «light». ”
A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO
L’indicazione che un alimento è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30 %, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell’alimento.
Le frasi chiave sono due.
La prima, “il valore energetico è ridotto di almeno il 30 %” richiede una precisazione: ridotto rispetto a cosa?
E’ evidente, infatti, che se la categoria merceologica a cui il prodotto appartiene è tutta caratterizzata dalla medesima “leggerezza”, l’aggettivo perde di ogni valore. In altre parole, non ha senso reclamizzare, ad esempio, un olio d’oliva “leggero”, in quanto tutti gli altri avrebbero la medesima caratteristica.
Ci deve perciò essere un termine di confronto “normale” per poter valutare se esiste o meno la prevista riduzione del 30 %. A questo proposito, il regolamento precisa: “il confronto può essere fatto soltanto tra alimenti della stessa categoria prendendo in considerazione una gamma di alimenti di tale categoria. La differenza nella quantità di una sostanza nutritiva e/o nel valore energetico è specificata e il confronto è riferito alla stessa quantità di prodotto.”
Quindi:
– alimenti della stessa categoria (non si può, ad esempio, raffrontare un amaretto con un savoiardo);
– gamma di alimenti di tale categoria (non possono scegliere i raffronti più vantaggiosi, ma la gamma deve essere rappresentativa della realtà del mercato).
Non tutte queste cose possono essere verificate direttamente dal consumatore, che, comunque, può utilizzare un metodo rapido.
Supponiamo, ad esempio, che un biscotto frollino venga presentato come ‘leggero’ ed abbia, sempre ad esempio, un valore energetico di 420 kcal per 100 g: ciò vuol dire che la categoria dei frollini “normali” dovrebbe avere, mediamente, un valore energetico di circa 600 kcal/100g !
Una rapida verifica sugli scaffali permetterà di smascherare l’eventuale furbetto.
La seconda frase chiave è ancora più facile da controllare: “l’indicazione è inoltre accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «leggero» o «light».”
Non basta, cioè, far quadrare le calorie: si deve anche spiegare al consumatore in che modo si è “alleggerito” il prodotto, e non è poco!
Ci siamo limitati a due tra le indicazioni più comuni, ma la verifica delle altre, presenti nell’allegato al regolamento, risulterà altrettanto agevole a chi vorrà capire un po’ meglio cosa sta comprando.
Buona caccia!
Dott. Alfredo Clerici
Tecnologo Alimentare
Newsfood.com





