Rimedi miracolosi online: chi ne controlla la veridicità? Chi controlla gli imbonitori e cosa rischiano davvero?

Rimedi miracolosi online: chi ne controlla la veridicità? Chi controlla gli imbonitori e cosa rischiano davvero?

By Giuseppe

Ministero della Salute, NAS, ASL, Antitrust e autodisciplina pubblicitaria: le regole esistono, così come sequestri e sanzioni. 

Ma Internet corre molto più veloce dei controlli. E dopo la multa resta un’altra domanda: chi verifica che venga davvero pagata?

Newsfood.com, 1  settembre 2026

 

Le leggi contro illegalità e truffe online ci sono. Ma chi le fa rispettare?

Ministero della Salute: notificato non significa approvato

Gli integratori destinati al mercato italiano sono soggetti alla procedura di notifica elettronica dell’etichetta al Ministero della Salute.

Una volta notificati vengono inseriti nel Registro nazionale degli integratori alimentari.

Ma proprio il Ministero precisa un punto che dovrebbe essere conosciuto da tutti i consumatori:

l’inserimento nel Registro non costituisce un’autorizzazione, un’approvazione o un’attestazione di conformità del prodotto.

La responsabilità della conformità dell’integratore alla normativa rimane in capo all’operatore del settore alimentare.

Il Ministero e le altre autorità competenti possono poi intervenire quando, nel corso dei controlli, vengono riscontrate non conformità.

È una differenza enorme.

Scrivere in pubblicità “prodotto presente nel Registro del Ministero” può corrispondere a un fatto.

Lasciare invece intendere “prodotto approvato o garantito dal Ministero della Salute” significa trasmettere al consumatore un messaggio ben diverso.

NAS e autorità sanitarie: i controlli esistono davvero

Quando dal messaggio pubblicitario si passa alla sicurezza e alla conformità sanitaria del prodotto entrano in campo anche le autorità territoriali e i Carabinieri NAS – Nuclei Antisofisticazioni e Sanità.

E non si tratta soltanto di controlli teorici.

Nel 2020, per esempio, il NAS di Bologna sequestrò 265 confezioni di integratori: alcuni vantavano proprietà terapeutiche o preventive delle malattie, altri risultavano privi della prevista notifica al Ministero della Salute.

In un’altra operazione del NAS di Ancona furono sequestrate oltre mille confezioni fra farmaci veterinari non autorizzati e integratori il cui commercio era vietato perché pubblicizzati con proprietà terapeutiche. Furono contestate sanzioni amministrative per 25.000 euro.

Ancora più delicato è il fenomeno dei prodotti commercializzati apparentemente come integratori che contengono invece sostanze farmacologicamente attive.

Nel 2021 un’indagine dei NAS portò al sequestro di circa 10.000 capsule di falsi integratori nelle quali le analisi avevano rilevato sildenafil, il principio attivo impiegato nei medicinali contro la disfunzione erettile.

Questo dovrebbe bastare per ricordarci che “integratore naturale acquistato online” non è automaticamente sinonimo di prodotto innocuo.

Antitrust: quando interviene sulla promessa commerciale

Un altro protagonista è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM, comunemente chiamata Antitrust.

L’AGCM può accertare e vietare pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevoli.

E può intervenire non soltanto di propria iniziativa.

Può partire anche dalla segnalazione di un normale consumatore.

L’Autorità precisa che per presentare una segnalazione non sono richiesti particolari formalismi, non occorre pagare e non serve essere assistiti da un avvocato.

È invece molto utile essere precisi e allegare documentazione:

screenshot; fotografie; pagina pubblicitaria; nome del prodotto; URL; email; messaggi ricevuti; conferma dell’ordine; eventuale fattura.

Questo è un punto importante.

Il cittadino non è obbligato a limitarsi a dire:

“Secondo me questa pubblicità è una presa in giro”.

Può chiedere formalmente all’Autorità competente di valutarla.

Le sanzioni non sono soltanto teoriche

Negli anni l’Antitrust è intervenuta più volte sul mercato degli integratori e dei prodotti salutistici.
Un caso emblematico riguarda Life 120.

Nel 2018 l’AGCM contestò, fra l’altro, la presentazione di integratori come capaci di produrre o favorire effetti benefici o curativi anche rispetto a gravi patologie senza un adeguato fondamento scientifico.

Le diverse condotte esaminate nel procedimento portarono a sanzioni complessivamente superiori a 500.000 euro.

Un altro precedente ancora più esplicito venne definito dalla stessa Autorità con parole quasi giornalistiche: “pillole miracolose”.

Il punto fondamentale non è però compilare una classifica delle multe.

È capire che attribuire a un integratore proprietà terapeutiche non dimostrate può avere conseguenze concrete.

Quanto possono costare i claim non consentiti

Il Decreto legislativo 27/2017 disciplina in Italia le sanzioni per le violazioni del Regolamento europeo sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute.

A seconda della violazione le sanzioni possono arrivare a diverse migliaia o decine di migliaia di euro.

Per alcune indicazioni sulla salute non consentite possono raggiungere 24.000 euro e, per determinate indicazioni vietate, arrivare fino a 40.000 euro.

A queste discipline si possono affiancare, quando ne ricorrono i presupposti, gli interventi previsti dalla normativa sulle pratiche commerciali scorrette.

Insomma, non siamo nel territorio dei semplici “consigli di buona condotta”.

Le norme prevedono conseguenze economiche.

Anche il camice bianco può diventare pubblicità

C’è poi un’altra forma di controllo: l’autodisciplina pubblicitaria.

Lo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria dispone di un regolamento specificamente dedicato alla comunicazione commerciale degli integratori alimentari.

Alcune indicazioni sono particolarmente interessanti.

Per gli integratori destinati al controllo o alla riduzione del peso, per esempio, lo IAP stabilisce che non debbano essere presentati semplicemente come “dimagranti”, ma come eventuali coadiuvanti nell’ambito di una dieta ipocalorica.

Viene inoltre contrastato l’uso improprio dell’autorità di medici, farmacisti, dietologi o altri professionisti per far apparire garantita un’efficacia generale.

Non sono ammesse quantificazioni assolute del risultato ottenibile in un determinato periodo.

E non si dovrebbe far credere che risultati significativi siano ottenibili rapidamente e senza rinunce.

Sembra quasi una descrizione rovesciata di molte pubblicità che ogni giorno incontriamo sul web.

L’influencer: il nuovo imbonitore?

Il vecchio venditore di elisir aveva il banchetto in piazza.

Il nuovo può avere cinquecentomila follower.

Non significa naturalmente che tutti gli influencer siano imbonitori.

Significa che una raccomandazione personale può diventare estremamente potente quando chi parla gode della fiducia del pubblico.

“Lo uso anch’io.”

“Guardate cosa mi è successo dopo sette giorni.”

“Me lo avete chiesto in tantissimi.”

Il problema nasce quando il consumatore non riesce più a distinguere con chiarezza un’opinione spontanea da una comunicazione commerciale remunerata.

La pubblicità deve essere riconoscibile come tale.

Questo principio vale anche nell’universo dei social.

Un hashtag minuscolo nascosto fra altri venti non dovrebbe trasformare magicamente una pubblicità in un consiglio disinteressato.

Il problema vero: Internet corre, il controllo quanto corre?

Ed eccoci alla questione che dovrebbe interessarci maggiormente.

Le norme esistono.

Gli organismi di controllo pure.

Le sanzioni anche.

Ma il mercato digitale ha una caratteristica che la legislazione tradizionale fatica inevitabilmente a inseguire:

la velocità.

Una campagna pubblicitaria può raggiungere centinaia di migliaia di persone in poche ore.

Un video può diventare virale.

Un sito può vendere in diversi Paesi.

Una società può operare dall’estero.

Una nuova pagina commerciale può essere aperta rapidamente.

E oggi l’intelligenza artificiale consente di produrre a costi irrisori fotografie, video, testimonianze, presunti esperti, grafici e contenuti pubblicitari sempre più credibili.

Un procedimento amministrativo, invece, richiede segnalazione, verifica, contraddittorio, istruttoria e decisione.

Ed è giusto che esistano garanzie.

Ma rimane una domanda inevitabile:

quanto prodotto viene venduto nel frattempo? 

E dopo la multa, chi controlla che venga pagata?

Arriviamo infine a una domanda ancora meno frequentata.

Quando leggiamo:

“Antitrust, multa da 500.000 euro”

la nostra mente tende automaticamente a tradurre:

“lo Stato ha incassato 500.000 euro”.

Ma non è necessariamente così.

La sanzione viene irrogata.

Può essere impugnata.

Può esserci una sospensiva.

Può essere confermata.

Ridotta.

Annullata.

Può essere rateizzata.

E, quando resta definitivamente dovuta, deve essere riscossa.

L’AGCM dispone di procedure specifiche per il pagamento e la riscossione delle proprie sanzioni e riceve la documentazione relativa all’avvenuto versamento.

In caso di mancato pagamento possono seguire solleciti e procedure di riscossione.

Quindi il controllo esiste.

Ma per il cittadino resta molto meno immediata un’altra informazione:

quella determinata multa, alla fine, è stata davvero pagata?

Quanto è stato incassato?

Quanto è rimasto da riscuotere?

Quanto è stato eventualmente ridotto dal giudice?

Questa domanda merita un’indagine a parte.

E Newsfood proverà a farla.

Cosa può fare concretamente il consumatore

Davanti a una pubblicità o a un prodotto sospetto non occorre diventare investigatori.

Bisogna però conservare le prove.

Per pubblicità ingannevole o pratica commerciale scorretta: è possibile effettuare una segnalazione all’AGCM.

https://www.agcm.it/servizi/segnala-on-line
L’AGCM consente al cittadino di segnalare direttamente pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevoli, senza avvocato e senza versamenti. Il D.Lgs. 27/2017 disciplina invece le sanzioni italiane per le violazioni delle norme europee sui claim nutrizionali e salutistici. Lo IAP dedica inoltre un regolamento specifico agli integratori e, per esempio, vieta nella pubblicità dei prodotti per il controllo del peso promesse di risultati significativi in tempi rapidi e senza rinunce.

Per problemi legati alla sicurezza o conformità sanitaria: ci si può rivolgere alle strutture sanitarie territorialmente competenti e ai Carabinieri NAS.

Per verificare se un integratore risulta notificato: è disponibile il Registro nazionale degli integratori alimentari del Ministero della Salute.

https://www.salute.gov.it/new/it/tema/alimenti-fini-medici-speciali-ed-integratori/registro-degli-integratori-alimentari/

Per la comunicazione pubblicitaria: è disponibile anche il sistema di autodisciplina dello IAP.

https://www.iap.it/

Prima che una pagina venga modificata o scompaia è utile conservare:

  • screenshot completi;
  • indirizzo web;
  • data;
  • prezzo;
  • claim pubblicitari;
  • email e messaggi;
  • ricevuta dell’acquisto;
  • fotografie dell’etichetta e della confezione.

Una segnalazione documentata consente un controllo molto più efficace.

Ministero della Salute Regolamento CE 1924/2006 Registro nazionale degli integratori alimentari,


Articolo aggiornato al 31  agosto 2026. Gli articoli pubblicati  sono  realizzati a firma dell’Autore, o della Redazione, con il supporto di strumenti di Intelligenza Artificiale per attività di ricerca, organizzazione e revisione. L’impostazione editoriale, la selezione delle fonti e la responsabilità dei contenuti sono della Redazione Newsfood.


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