Vendita cibo avariato nella GDO: chi risponde davanti al Giudice?
13 Gennaio 2017
Antonio è il direttore di un piccolo supermercato ed è preoccupato per le sue responsabilità, addirittura penali, nel caso fosse messa in vendita, per errore e o negligenza, merce scaduta avariata nel punto vendita da lui gestito.
Abbiamo chiesto all’avv. Fabio Squillaci quale è il suo pensiero.
Il quesito:
GDO e delega di funzioni: chi risponde se il cibo è avariato?
Il gestore del supermercato non è responsabile penalmente per la vendita di cibi scaduti se c’è un preposto, addetto al posizionamento dei prodotti sugli scaffali. La terza sezione penale della Cassazione ribadisce un principio consolidato in giurisprudenza e dà ragione al responsabile del punto vendita (Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 3 novembre 2015 n. 44335). Questi svolge solo un ruolo di coordinamento: il giudice del merito avrebbe dovuto controllare l’esistenza di un addetto all’esposizione dei prodotti. Il Tribunale, che l’aveva incolpato di aver messo in vendita cibi scaduti e condannato al pagamento di una multa di 1.500 euro, non aveva considerato che, nel suo ruolo di coordinatore del supermercato, il gestore non poteva avere «contezza*» di ciò che veniva effettivamente messo in vendita. Pertanto era stato considerato responsabile penalmente del reato previsto dall’articolo 5 della Legge 283/62 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande). Ma per la Cassazione il giudicante ha commesso un errore: non ha preliminarmente verificato la presenza di un addetto incaricato del posizionamento dei prodotti sugli scaffali.
Il legale rappresentante o il gestore di una società, secondo la Cassazione, è, «comunque, responsabile per le deficienze dell’organizzazione di impresa e per la mancata vigilanza sull’operato del personale dipendente, salvo che il fatto illecito non appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto, appositamente delegato a tali mansioni. Il giudice di merito non ha adeguatamente verificato tale profilo inerente la possibilità che qualcun altro si occupasse del posizionamento dei prodotti sugli scaffali sul presupposto che il direttore del punto vendita sia, in ogni caso, tenuto al controllo sulla integrità e sullo stato di conservazione degli stessi». In definitiva è lo stesso organigramma aziendale a disegnare funzioni e responsabilità in seno all’azienda, al punto che, prosegue la sentenza, sarebbe “contraddittorio” escludere sotto il profilo penalistico una responsabilità, quella derivante dalla conduzione di un ramo dell’impresa, che invece viene pacificamente riconosciuta sotto il profilo civilistico in quanto parte del sinallagma* contrattuale e determinante ai fini della retribuzione. Dunque, mentre in ambito amministrativo si richiede sempre un atto scritto, nel settore privato “la realtà delle delega è nell’articolazione dell’azienda“.
- contezza*
Conoscenza piena e particolareggiata, consapevolezza - sinallagma**:
Nel diritto, rapporto corrispettivo tra prestazione e controprestazione in alcune forme di contratto.
Fabio Squillaci
per Newsfood.com
====== Vedi anche ========
https://newsfood.com/reati-alimentari-le-responsabilita-del-commerciante/
https://newsfood.com/reati-alimentari-di-chi-e-la-colpa/
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CHI E’ FABIO SQUILLACI
Fabio Squillaci è avvocato, specializzato in Professioni Legali ed allievo del Corso Galli in Napoli. Ha svolto con profitto lo stage ex art. 73 D.L. 69/2013 affiancando un giudice penale presso il Tribunale di Cosenza.
Da sempre amante delle interazioni tra il diritto e le altre scienze, ha collaborato in diverse attività di ricerca. In qualità di cultore della materia collabora con i docenti per lo svolgimento di attività seminariali e di esercitazione, nonché per lo svolgimento degli esami di profitto.
Autore di varie pubblicazioni su Persona e danno, diritto.it, Camminodiritto e Salvis Juribus, Newsfood.com; ha di recente pubblicato la monografia “Il diritto storto”.
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