Tutela del Made in Italy: MSE chiama, Confindustria/Dogane rispondono!

Tutela del Made in Italy: MSE chiama, Confindustria/Dogane rispondono!

By Redazione

“To be continued”: così avevamo terminato il nostro precedente articolo Tutela del Made in Italy: ecco la circolare che “allarga le maglie”!, certi che la vicenda fosse ben lungi dal concludersi.

E infatti, alla circolare “esplicativa” del Ministero dello Sviluppo Economico (9 novembre 2009) fa seguito, a distanza di soli 8 giorni, una nota di Confindustria che così esordisce:

“Con riferimento alla circolare esplicativa, riteniamo di soffermarci, in questa sede, sulla lettura, data dal MSE, di alcuni punti essenziali della nuova norma, peraltro avvertendo che è possibile che specifiche istruzioni operative o chiarimenti potrebbero essere emanate dalla Agenzia delle Dogane, in quanto Amministrazione chiamata al ricevimento della attestazione prevista dalla legge e da allegare alla dichiarazione doganale in fase di importazione del prodotto.”

Puntualmente, le evocate istruzioni arrivano, il 30 novembre, con nota dell’Agenzia delle Dogane.

I testi integrali dei due documenti sono presenti nelle Note finali; riprendiamo però, di seguito, alcuni brani che ci paiono particolarmente interessanti, in quanto affrontano il problema (pure da noi già evocato in Made in Italy: Interamente o prevalentemente?) delle condizioni d’uso dell’indicazione “Made in Italy”, priva di ulteriori qualificazioni (100 %, interamente, ecc.).

Scrive Federalimentare:

“La lettura del MSE sembra andare nel senso di dare rilievo non alla provenienza (Ue od extra Ue) della materia prima ma solo alla sussistenza della lavorazione esclusiva in Italia accompagnata dalla necessaria coesistenza degli altrielementi. Non viene formalmente chiarito che la “classica” indicazione “made in Italy” può, legittimamente e come sempre, essere apposta su tutti i prodotti che sono stati realizzati in Italia nel senso previsto dall’art. 36 del CDC “aggiornato” (Reg. n. 2008/450 CE) e, cioè, che in Italia hanno subito l’ultima trasformazione”

E così riprende l’Agenzia delle Dogane:

“Si fa riferimento al testo dell’art. 16 sul made in Italy e prodotti interamente italiani, commi da 1 a 4, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 [ora legge n. 166 del 20 novembre 2009], che circostanziano una fattispecie di made in Italy in cui il prodotto sia accompagnato da un’indicazione di vendita idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione che esso sia «realizzato interamente in Italia».

Per chiarire la portata applicativa della norma, con particolare riferimento a tale tipologia rafforzata di made in Italy, si precisa innanzitutto che il titolo dell’art. 16 presuppone l’esistenza delle due fattispecie: quella del made in Italy semplice che qualifica le merci di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine; l’altra riguardante un full made in Italy, attribuibile a merci interamente ottenute sul territorio italiano a seguito delle fasi di lavorazione tassativamente prescritte dal comma 1.
Esempi della prima categoria sono le merci indicate nelle ex voci degli allegati 10 e 11 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 che elenca le lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa acquisire l’origine non preferenziale Italia. Nella stessa categoria rientrano le merci indicate nelle ex voci
dell’allegato 15 del medesimo Regolamento che, a seguito delle operazioni ivi descritte, acquisiscono l’origine preferenziale Italia. Tali prodotti possono recare la semplice dicitura made in Italy perché la norma comunitaria prescrive una o alcune delle operazioni di lavorazione o trasformazione di cui ai citati allegati, al fine del conferimento dell’origine italiana
(rispettivamente non preferenziale e preferenziale), ma ovviamente non fa l’elencazione tassativa delle fasi di cui all’art. 16. 3 Esempi della seconda categoria sono le merci le cui quattro fasi di lavorazione [disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento ], corrispondendo alle condizioni prescritte dall’art. 16, comma 1 ed essendo compiute esclusivamente sul territorio italiano, sono idonee ad attribuire il full made in Italy.”

Entra quindi in gioco un nuovo elemento: il Regolamento (CEE) n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario. Gli allegati citati nella nota dell’Agenzia delle Dogane riportano
“LE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO”.

L’argomento è decisamente complesso (le 869 pagine del regolamento sono a vostra disposizione nelle Note finali) e non ci azzardiamo ad addentrarci oltre: del resto, così commenta Antonio Neri: “Pensiamo essere solo all’inizio di una questione che si svilupperà attraverso difficoltà e contrasti interpretativi”
(Alimenta – novembre dicembre 2009).

Non ci rimane, quindi, che attendere la prossima circolare.

Note informative:

Tutela del Made in Italy: ecco la circolare che “allarga le maglie”!

Made in Italy: Interamente o prevalentemente?

Circ. 17.11.09 Confindustria

 Circ. 30.11.09 Agenzia Dogane

REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

 

ALIMENTA

 

Dott. Alfredo Clerici
Tecnologo Alimentare

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