Panificio o rivendita pane? DECRETO 1 ottobre 2018, n. 131 – in vigore dal 19/12/2018

26 Marzo 2019
DECRETO 1 ottobre 2018, n. 131 – in vigore dal 19/12/2018
Per panificio si intende l’impresa che dispone di impianti di produzione di pane
ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale
Il 19 dicembre 2018 è entrato in vigore il DECRETO 1 ottobre 2018, n. 131 Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell’adozione della dicitura «pane conservato», contenente alcune definizioni utili a portare un po’ d’ordine nel fiorire di indicazioni più o meno fantasiose che assediano il consumatore:
– Per panificio si intende l’impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.
– E’ denominato «fresco» il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante.
E’ ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall’inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto.
Con l’occasione è forse utile rispolverare un mio vecchio articolo di dieci anni fa, (Diciamo pane al pane…)*, che si occupa di tipologie di prodotto attualmente molto diffuse – (pane parzialmente cotto, surgelato o meno) e che riprende disposizioni di legge tutt’ora in vigore (art. 1 DPR 502/98), sebbene ampiamente disattese (imballaggi preconfezionati, cartello esposto in modo chiaramente visibile al consumatore nell’area di vendita, riportante le denominazioni succitate).