“Oli deodorati”: Alcune brevi precisazioni
28 Febbraio 2011
Bruxelles – In considerazione delle informazioni diffuse a mezzo stampa in questi giorni circa una presunta autorizzazione da parte dell’Unione Europea
agli “oli deodorati”, si ritiene opportuno fare alcune brevi precisazioni.
La sempre maggiore diffusione sul mercato di olio deodorato è causa di forte distorsione di concorrenza. Bottiglie “spacciate” per olio extra-vergine d’oliva sono vendute a prezzi
bassissimi. Uno svantaggio enorme per i tanti produttori “onesti” che realizzano olio d’oliva di qualità sopportando ingenti costi produttivi, e un danno per i nostri cittadini
inconsapevoli di consumare un olio che non ha le caratteristiche qualitative e organolettiche ricercate.
La chiave per capire se un olio è stato deodorato è rappresentata dal contenuto di etil esteri degli acidi grassi (EEAG) e di metil esteri degli acidi grassi (MEAG). Un
importantissimo parametro che ha un duplice vantaggio. Da un lato garantisce una migliore qualità degli oli extravergini, dall’altro consente di contrastare l’impiego di oli deodorati,
che sono ottenuti con materia prima scadente.
Sulla base di tali considerazioni, l’Unione Europea ha opportunamente inserito tale metodologia, tra le analisi necessarie per la determinazione delle caratteristiche degli oli extra vergini
immessi in commercio. Ciò è avvenuto all’interno del Regolamento CE 61/2011 del 24 gennaio che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli
d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti. Un atto normativo frutto di un compromesso politico tra i 27 Paesi membri durato anni e in cui
l’Italia ha giocato un ruolo da protagonista grazie all’impegno di tutte le istituzioni comunitarie.
Un importante provvedimento a tutela della sicurezza alimentare e a difesa delle produzioni di qualità, finito sotto accusa da una parte della stampa che lo ha considerato come uno
“sdoganamento” dell’olio taroccato che di fatto autorizzerebbe i condimenti “deodoranti”.
In realtà è vero il contrario.
Infatti, se prima dell’entrata in vigore del Regolamento CE 61/2011 non era possibile valutare analiticamente se un olio fosse stato o meno “deodorato”, adesso, fortunatamente, l’Unione Europea
avrà a disposizione un nuovo strumento analitico che offre proprio l’opportunità di individuare le “frodi” relative alla messa in commercio di oli “deodorati” che prima passavano
inosservate non dovendo rilevare il contenuto di alchili esteri.
Un’importante novità che entrerà in vigore il primo aprile 2011 quando, tutte le bottiglie di olio immesse sul mercato UE dovranno essere sottoposte a tale nuova analisi,
introdotta proprio per “sventare” la truffa degli oli deodorati e non per autorizzarli.
In merito al livello massimo di limite di alchil esteri fissato nell’Allegato I del Regolamento UE del 24 gennaio, occorre precisare che, in virtù della nuova base giuridica introdotta
dall’Unione, potrà essere oggetto di ridiscussioni e miglioramenti dopo l’esperienza di applicazione delle nuove regole.
Cosa ben diversa sarebbe stata se, come accadeva prima del nuovo regolamento comunitario, la citata analisi qualitativa per la determinazione delle caratteristiche degli oli extra vergini
d’oliva non fosse stata autorizzata. In tal caso non si sarebbe discusso di limiti e, al tempo stesso, le diffuse frodi di “deodorazione” degli oli non avrebbero avuto alcuna possibilità
di essere individuate.
Un’altra dimostrazione, quindi, che l’Europa è un enorme spazio di opportunità che si muove nella giusta direzione a difesa e a tutela di cittadini e imprese e non un soggetto
politico a cui guardare con diffidenza e preoccupazione.
Redazione Newsfood.com+WebTv





