Inpdap, Circolare n. 8 del 16 febbraio 2009

By Redazione

Oggetto: Riconoscimento delle detrazioni fiscali per l’anno 2008 – art. 1, comma 221 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 –
Chiarimenti.

Sono pervenute da parte di molte Sedi segnalazioni riguardanti pensionati che si sono visti revocare le detrazioni per carichi di famiglia
provvisoriamente riconosciute nell’anno 2008, con conseguente recupero delle medesime con la rata di pensione relativa al mese di febbraio 2009 in sede di conguaglio
fiscale, nonostante essi affermino di aver presentato ai soggetti abilitati (Caf o commercialisti ecc..) o alle sedi competenti la dichiarazione di spettanza delle detrazioni
nei termini previsti dall’Istituto.

Dai casi sino ad ora segnalati è emersa una situazione piuttosto varia: in alcuni casi le relative informazioni sono state trasmesse fuori
termine dai soggetti abilitati, in altri non sono state acquisite in quanto i dati risultavano incongruenti, in altre fattispecie si è riscontrato che le dichiarazioni
sono state compilate in maniera errata da parte dei soggetti abilitati (es. non risultavano sussistere familiari a carico).

Al fine di evitare che per tali pensionati il rimborso di quanto indebitamente trattenuto possa avvenire solo nel mese di agosto 2009, a seguito
della presentazione del mod. 730/unico, le sedi sono tenute ad accettare eventuali richieste di detrazioni per familiari a carico per l’anno 2008, in deroga alle
disposizioni precedente emanate, qualora (e solo in questo caso) i richiedenti siano in grado di produrre idonea documentazione che attesti che la dichiarazione di spettanza
delle detrazioni è stata correttamente compilata e la medesima è stata presentata alla sede di competenza o ai soggetti convenzionati (caf o

commercialisti ecc…) nei termini stabiliti dall’Inpdap (28 novembre 2008). (– cfr N.O. n. 36 del 16 ottobre 2008).

00142 Roma – Via Ballarin 42 – tel. 0651017626 fax 0651017625

http://www.inpdap.gov e – mail: dctrattpensuff1@inpdap.it

A tal fine sarà al più presto riattivata la funzione di inserimento delle dichiarazioni anche per il periodo d’imposta 2008
(applicativo “Detrazioni d’imposta / Detrazioni 2008”) mediante il quale gli operatori di sede dovranno, entro il termine perentorio del 13 marzo c.a.,
acquisire le dichiarazioni di cui sopra.

Una volta inseriti i dati relativi alle detrazioni 2008, sulla prima rata utile di pensione

verranno restituiti gli importi corrispondenti alle detrazioni spettanti per l’anno 2008 con contestuale nuova emissione del CUD 2009,
aggiornato con la nuova situazione. Dallo stesso mese verranno riconosciute, temporaneamente, le detrazioni per l’anno 2009, fermo restando che sarà cura del
pensionato confermarle, presentando entro il 15 aprile 2009 la domanda per le detrazioni riferite all’anno in corso (N.O. n 6 del 10 febbraio 2009).

Qualora il pensionato presenti la dichiarazione per le detrazioni 2009, gli importi delle detrazioni spettanti non corrisposti (dal 1° gennaio
al mese precedente quello di ripristino delle detrazioni, in base a quanto sopra chiarito) saranno restituiti con la rata di pensione di giugno 2009.

Per eventuali variazioni, per qualunque causa, dei CUD 2009 in corso di emissione

verranno diramate, a breve, specifiche disposizioni dalla competente struttura

informatica.

Per completezza di esposizione, si porta a conoscenza che tale operazione di

sistemazione delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia relative all’anno 2008, potrà essere effettuata esclusivamente dalle Sedi
Inpdap e non dai soggetti abilitati alla trasmissione dei dati in quanto la funzione di inserimento dati per le detrazioni 2008 è inibita.

 

Condividi su:

VISITA LO SHOP ONLINE DI NEWSFOOD