FREE REAL TIME DAILY NEWS

Riscatto dei periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia prima del 31 dicembre 1996

By Redazione

L’Inpdap, con circolare n. 6 dell’8 aprile 2008, ha fornito istruzioni sulla disciplina introdotta dal Decreto interministeriale 31 agosto 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007)
di attuazione alla Finanziaria 2007, che prevede la possibilità di riscattare i periodi aspettativa per motivi di famiglia, fruiti prima del 31 dicembre 1996.
Tale facoltà può essere esercitata dai dipendenti in servizio al momento della presentazione dell’istanza di riscatto relativamente a periodi di aspettativa per gravi motivi di
famiglia fruiti durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato con iscrizione ad una delle casse gestite dall’Inpdap.
Possono presentare domanda di riscatto, inoltre, i lavoratori cessati prima del 21 novembre 2007, ma solo se erano in servizio al 1° gennaio 2007 e se l’istanza è stata presentata
entro il termine perentorio di 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto (19 febbraio 2008).
Per riscattare l’aspettativa, i lavoratori devono presentare la copia autentica del provvedimento con il datore di lavoro ha concesso l’aspettativa oppure devono indicare gli estremi del
provvedimento in modo che la sede possa procedere all’istruttoria nei confronti del datore di lavoro.
L’Inpdap, inoltre, ha ricordato che i “gravi motivi di famiglia” possono coinvolgere:
– la situazione personale del dipendente, della propria famiglia anagrafica,
– la situazione personale dei soggetti individuati dall’articolo 433 del codice civile anche se non conviventi: coniuge, figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, genitori, generi e
le nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali
– la situazione personale dei portatori di handicap che siano parenti o affini del medesimo entro il terzo grado anche se non conviventi.
Per “gravi motivi di famiglia”, inoltre, si intendono le seguenti circostanze:
– necessità familiari derivanti dal decesso di uno dei suddetti soggetti;
– situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone sopra indicate;
– le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente stesse;
– le situazioni, riferite ai soggetti sopra indicati a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
a) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, comprese le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica,
infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
b) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
c) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
d) patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le suddette caratteristiche o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del
soggetto che
esercita la potestà.

Inpdap, circolare n. 6 dell’8 aprile 2008

VISITA LO SHOP ONLINE DI NEWSFOOD