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Claims nutrizionali “inammissibili”: il Ministro della Salute interviene!

Claims nutrizionali “inammissibili”: il Ministro della Salute interviene!

By Redazione

Nota del 12/3/2017 di Alfredo Clerici:

Il link alla nota ministeriale è cambiato:

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5 Maggio, 2010
Non c’è nulla da fare: malgrado tutto, continuano le fantasiose (e quasi mai involontarie) interpretazioni relative all’utilizzo delle indicazioni nutrizionali (claims).

A tal punto che il Ministero della Salute, (Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e della nutrizione), ha ritenuto necessario emanare una nota (testo integrale nelle Note Finali) relativa a due tra i claims più utilizzati.

Senza zucchero/senza zuccheri

“Continua a comparire nell’etichettatura di integratori alimentari, e di alimenti in genere, la dizione “senza zucchero (saccarosio)” mentre la norma sull’etichettatura nutrizionale prevede come informazione la sola dizione “zuccheri” e il regolamento (CE) 1924/2006, seguendo la stessa impostazione, contempla come claims nutrizionali solo “senza zuccheri” e “senza zuccheri aggiunti.”

Nella Nota viene ribadito che la sola assenza del saccarosio, oltre ad essere un’informazione non prevista dal regolamento, risulta ingannevole in quanto non comporta alcun vantaggio dal punto di vista calorico/metabolico. Come è noto, infatti, il termine “zuccheri” comprende “tutti i mono e disaccaridi” i quali, indistintamente, hanno un apporto calorico pari a 4 kcal/grammo.

E’ del tutto evidente che i prodotti che utilizzano questo messaggio scorretto contengono altri zuccheri (altrimenti non ci sarebbe motivo di vantare la sola assenza di saccarosio), ma, purtroppo, i consumatori disattenti possono comunque cadere nella trappola.

Senza glutine

“la dizione “senza glutine” è ammessa nell’etichettatura degli alimenti solo se ciò non sia da intendersi come scontato”.

Qui si sconfina addirittura nel ridicolo!
Anche se pare impossibile, vi sono produttori che vantano l’assenza di glutine per prodotti dove tale sostanza è “naturalmente” assente.
Malgrado la cosa possa sembrare ovvia, il legislatore se ne è occupato in maniera specifica sin dal lontano 1979. Si legge, infatti, nella ormai mitica direttiva 79/112/CEE (la madre di tutte le norme sull’etichettatura):

“1 . L’etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono:

a ) essere tali da indurre in errore l’acquirente, specialmente:

suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche”.

(Un esempio, anche se non riguardante il glutine, può aiutare a capire meglio il senso di questa disposizione. Vi sono categorie di alimenti, come ad esempio i succhi di frutta, che, per legge, non possono contenere coloranti. Quindi, se qualcuno affermasse che i suoi succhi di frutta sono “gli unici senza coloranti”, incorrerebbe appunto nel disposto normativo di cui ci stiamo occupando, in quanto vanterebbe una caratteristica in realtà comune a tutti i succhi di frutta.)

Il fatto che tale prescrizione sia rimasta inalterata in tutti i successivi aggiornamenti normativi (la si ritrova, praticamente identica, nel decreto legislativo 109/92, attualmente in vigore) sta a significare che, malgrado esprima un concetto di puro buon senso, c’è ancora qualcuno che “finge di non capire”.

La nota ministeriale, in particolare, si sofferma sul caso dei latti delattosati o addizionati di vitamine:

” si ritiene che la sola delattosazione o la sola aggiunta di vitamine e minerali … non modifichino la natura del latte in relazione alla
possibilità di impiegare la dizione “senza glutine” con l’etichettatura”.

Osserviamo, per concludere, che destinatarie della nota sono, ovviamente, tutte le Associazioni di categoria interessate, le quali, certamente, non mancheranno di “rappresentare” (secondo il burocratico linguaggio ministeriale), le raccomandazioni di cui abbiamo parlato.

Le industrie ne terranno conto? Auguriamocelo.
In ogni caso, come andiamo ripetendo da tempo, solo la costante vigilanza dei consumatori potrà migliorare la situazione, segnalando (magari a noi) le immancabili furberie.

Note finali:

Indicazioni nutrizionali e sulla salute: per le etichette
non in regola, tempo scaduto!

Inammissibilità della dizione “senza zucchero (saccarosio)” nell’etichettatura
e nella pubblicità degli alimenti e della dichiarazione “senza
glutine” per il latte delattosato o addizionato di vitamine e minerali

 

Etichettatura dei prodotti senza glutine: il nuovo regolamento

Alimenti addizionati, dietetici, integratori: il ministero chiarisce

 

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Dott. Alfredo Clerici
Tecnologo Alimentare

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