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Beneficio pensionistico per aver svolto lavori usuranti Tipologia

By Redazione

D: A quanti anni è stato portato il beneficio pensionistico per aver svolto lavori usuranti per l’accesso al pensionamento di anzianità ? Chi sono i beneficiari ? Che
età minima è richiesta?

R: Il beneficio pensionistico in esame consiste nella riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo richiesto per l’accesso al pensionamento di anzianità.
I destinatari del predetto beneficio non possono in ogni caso accedere al pensionamento di anzianità con un’ età inferiore ai 57 anni e un’anzianità contributiva inferiore
ai 35 anni.
La disciplina delle decorrenze del pensionamento di anzianità dei soggetti in questione è dettata dalle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera c) e d), della legge
23 agosto 2004, n. 243 che prevede, tra l’altro, disposizioni in materia di benefici pensionistici in favore di lavoratori dipendenti che hanno svolto attività lavorative usuranti. In
particolare l’articolo 1, comma 3, della citata legge prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o
attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori
dipendenti” secondo i principi e i criteri direttivi previsti dalla medesima norma.

Interessati al beneficio sono i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica (c.d. «Decreto Salvi»); i lavoratori
dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una permanenza minima nel periodo notturno; i lavoratori addetti alla cosiddetta
«linea catena» che, all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con
mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si
spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di
produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

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