Benefici per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro
24 Marzo 2009
Il ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali ha fornito, con la circolare n.5 del 27 febbraio 2009, indicazioni sulle modalità con cui i familiari delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro possono accedere ai benefici previsti dalla normativa.
La legge 296/2006 ha istituto il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, conferendo ad esso la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009; le tipologie dei benefici sono state definite con il decreto ministeriale 19 novembre 2008.
Il decreto prevede, in favore dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a seguito di infortuni sul lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2007, due distinte tipologie di benefici:
– una prestazione economica consistente nella corresponsione di una somma una tantum;
– un’anticipazione della rendita ai superstiti di cui al Testo Unico sulle “Disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” (D.P.R. n.
1124/65).
La prestazione una tantum viene erogata dall’INAIL (IPSEMA per gli infortuni del settore marittimo e aereo) e spetta ai superstiti di tutti i lavoratori deceduti per infortuni sul lavoro, anche
se non soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria.
Non è soggetta a tassazione ed è cumulabile con altre misure di sostegno previste in favore dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro. Inoltre, la prestazione erogata
dal Fondo non limita l’ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari del lavoratore.
L’anticipazione della rendita spetta esclusivamente ai superstiti di soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del Testo Unico, nonché di soggetti che svolgevano in
via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, anch’essi assicurati.
L’importo una tantum è determinato in maniera crescente in relazione al numero dei superstiti aventi diritto, ed e’ annualmente determinato in relazione alle risorse disponibili.
Per gli eventi verificati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008, l’importo è determinato secondo quattro tipologie, in base al numero dei superstiti:
– 1.500 euro (un familiare)
– 1.900 euro (due)
– 2.200 euro (tre)
– 2.500 euro (più di tre)
Modalità di presentazione della domanda
La domanda diretta ad ottenere la prestazione una tantum deve essere presentata da uno solo dei soggetti beneficiari, così come specificati nella circolare, secondo la modulistica
allegata al decreto ministeriale del 19 novembre 2008 (G.U. n. 26 del 2 febbraio 2009).
Deve essere presentata o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla sede competente per territorio dell’istituto presso cui il lavoratore deceduto era assicurato, entro 40
giorni dalla data del decesso.
In caso di lavoratori non assicurati, le istanze devono essere inviate, con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, all’INAIL o all’IPSEMA per i familiari dei lavoratori occupati
nel settore marittimo a aereo.
Per gli infortuni che si sono verificati tra il 1° gennaio 2007 e la data di pubblicazione del decreto (G.U. n.26 del 2 febbraio 2009), le istanze, se non già presentate,
devono essere trasmesse entro 40 giorni da tale data di pubblicazione.
Se vi sono più beneficiari, il soggetto richiedente deve allegare all’istanza delega alla riscossione della prestazione una tantum. Nel caso di figli minori la domanda è
presentata dal soggetto che esercita la potestà genitoriale o la tutela.
L’erogazione dei benefici è subordinata all’esito di una verifica volta a accertare tutti gli elementi necessari, indicati nel dettaglio dalla circolare.
Ministero del Lavoro, circolare n. 5 del 27 febbraio 2009





