Credito d'imposta per gli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio
4 Marzo 2008
Sulla G.U. n. 52 del 1 marzo 2008 è stato pubblicato il decreto 5 febbraio 2008 con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha stabilito le modalità di attribuzione del
credito d’imposta che la Finanziaria 2008 ha introdotto in favore degli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio relativamente alle spese sostenute per l’acquisizione e
l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai
loro danni.
Il comma 233 dell’articolo 1, della legge n. 244/2007, infatti, introduce un credito d’imposta riservato ai soggetti esercenti esclusivamente attività di rivendita di generi di monopolio
che operano in base a concessione amministrativa.
Le spese agevolabili, in particolare, sono quelle effettuate nel 2008, 2009 e 2010, per la prima installazione, nel luogo di esercizio dell’attività, di impianti e attrezzature di
sicurezza volti a prevenire furti, rapine e altri atti illeciti e le spese sostenute per installare sistemi di pagamento con moneta elettronica.
Il credito di imposta, dunque, viene riconosciuto per un importo pari all’80% delle spese sostenute e, comunque, non superiore complessivamente a 1.000 euro per ciascun beneficiario in ciascun
periodo d’imposta.
Per godere del credito d’imposta, è necessario presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, indicando gli estremi della documentazione di avvenuto sostenimento delle spese
agevolabili e attestando di non aver fruito né di altri sostegni de minimis (se il cumulo determina il superamento della soglia massima di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi)
né di altre misure di aiuto di Stato sugli stessi costi ammissibili.
Il credito d’imposta, comunque, è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del
credito e nella dichiarazione dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali è utilizzato.
Decreto 5 febbraio 2008 del Ministero dell’economia e delle finanze





