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Tempi di lavoro: deroghe al riposo settimanale e cumulo col riposo giornaliero

By Redazione

Il Ministero del lavoro con nota prot. 25/I/0013039 e con nota prot. 25/I/0013040, entrambe del 11 ottobre 2007, rispondendo a due istanze di interpello avanzate dalla Confcommercio interviene
per fornire chiarimenti in ordine alla possibilità di deroghe alla continuatività del cumulo tra riposo giornaliero pari a 11 ore e settimanale pari a 24 ore, oltre che alla
possibilità di deroghe alla cadenza del riposo settimanale.

La deroga alla cadenza del riposo settimanale

Quanto alla prima questione (interpello n. 29) Confcommercio ha chiesto di conoscere il parere del Ministero circa la portata e i limiti del comma 3 dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 66 del 2003 e,
in particolare, se e in quali limiti la deroga al principio del riposo domenicale contenga una facoltà di deroga alla periodicità del riposo settimanale secondo lo schema dei sei
giorni lavorativi seguiti da uno di riposo.

Per il Ministero i casi che giustificano una deroga alla regola della coincidenza del riposo settimanale con la domenica (di cui al citato comma 3) non sono sufficienti a consentire una deroga
alla periodicità del riposo settimanale secondo lo schema dei sei giorni lavorativi seguiti da uno di riposo.

Ricorda inoltre il ministero che la contrattazione collettiva può disciplinare solo ipotesi eccezionali di superamento dei sei giorni lavorativi (concernenti casi eccezionali connessi ad
oggettive ed imprescindibili esigenze aziendali), ma non può prevedere un regime ordinario di prolungamento delle giornate lavorative.

Cumulo tra riposo settimanale e riposo giornaliero

Quanto alla seconda questione (interpello n. 30), Confcommercio chiedeva avere chiarimenti in merito alla corretta interpretazione del principio, stabilito dall’art. 9 comma 2 del D.Lgs. n.
66/2003, del cumulo fra il riposo giornaliero di 11 ore ed il riposo settimanale di 24 ore.

A Confcommercio non era chiaro se tale criterio consistesse nel solo divieto di comprendere ovvero di assorbire le 11 ore del riposo giornaliero entro le 24 del riposo settimanale, oppure se
dovesse comportare anche la “continuatività” dei due riposi, per un totale di 35 ore consecutive.

Il Ministero del lavoro pur ricordando che in generale integrano fattispecie sanzionatoria “tutte quelle ipotesi in cui, pur concedendo il riposo delle 24 ore consecutive, il datore di lavoro
non consenta il cumulo con il riposo giornaliero e cioè non aver concesso le 35 ore di riposo complessivo”, fa presente principio della “continuatività” può essere derogato
nei casi previsti dallo stesso art. 9 al comma 2 lettere a) (lavoro a turni) b) (attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata) c) personale che lavora nel
(settore dei trasporti ferroviari) e d) (contrattazione collettiva).

In particolare, detto principio può legittimamente essere derogato anche dai contratti collettivi (lettera d)) : in questo caso l’azienda dovrà individuare una soluzione
organizzativa che consenta di evitare che i due riposi si sovrappongano e che quindi divengano infungibili.

In sostanza, il vincolo della “continuatività”, imprescindibile nel caso di riposo settimanale di 24 ore, non può essere esteso anche al periodo delle 35 ore (cumulo tra riposo
giornaliero e settimanale), potendolo derogare nei casi previsti dalla legge.

Matteo Mazzon

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, interpello n. 29 dell’11 ottobre 2007
Scarica il documento completo in formato .Pdf

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, interpello n. 30 dell’11 ottobre 2007
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