Sì del Governo al decreto sicurezza

By Redazione

Il contenuto del decreto in sintesi. Ampliamento dell’applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per tutti i lavoratori, rivisitazione e coordinamento
delle attività di vigilanza, finanziamento delle azioni promozionali per la sicurezza sul lavoro, revisione del sistema delle sanzioni ed alleggerimento degli adempimenti di tipo
burocratico a carico delle imprese: questo, in estrema sintesi, il contenuto dello schema del decreto legislativo.

Discusso e approvato il 6 marzo dal Consiglio dei Ministri, il Testo Unico dà attuazione alla delega conferita al Governo dalla legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Ministro del Lavoro Cesare Damiano ha commentato così l’approvazione del decreto: «E’ stato raggiunto un positivo equilibrio tra le diverse opinioni e mi auguro che tutte le
parti apprezzino l’impegno del Governo per una lunga trattativa durata sei mesi». Ha aggiunto poi: «il risultato sanzionatorio è calibrato», anche perché il
Governo «si è mosso in una logica semplice, quella di prevedere sanzioni proporzionate alle violazioni».
Il Consiglio dei Ministri ha dato dunque il via libera allo schema del decreto legislativo, ma questo non significa, ha affermato il Ministro Damiano, che il testo non potrà essere
oggetto «di ulteriori modifiche nei successivi passaggi».

La dichiarazione di Romano Prodi. Il Presidente Romano Prodi, nel corso della conferenza stampa che si è tenuta al termine del Consiglio dei Ministri, ha affermato:
«abbiamo approvato un decreto che non ha intenti punitivi, non ha nel mirino le imprese, mette invece al centro la tutela della persona umana, perché i luoghi di lavoro devono
essere all’altezza di un Paese quale l’Italia», e ha proseguito: «non vorrei che si facessero polemiche, perché altrimenti sarebbe un’offesa nei confronti di tutti e
soprattutto dei lavoratori. Il Governo ha ragionato in questi giorni in termini di dialogo. Abbiamo approvato un testo dopo una lunghissima analisi che è stata aperta a tutti i
contributi. Erano trent’anni che si aspettava un Testo Unico così importante, abbiamo inserito misure per la prevenzione, la formazione e la vigilanza, e non solo sanzioni».

Le singole parti del decreto sicurezza fanno riferimento a queste aree:
? Riordino della normativa vigente
? Revisione del sistema delle sanzioni
? Estensione dei diritti
? Coordinamento delle informazione

Riordino della normativa vigente. Il testo del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri è strutturato come Testo Unico. Il suo obiettivo è riordinare e
coordinare tutte le disposizioni sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso un provvedimento che dia uniformità alla tutela del lavoro su tutto il territorio nazionale. Il
decreto prevede, ad esempio, la semplificazione degli adempimenti burocratici a carico delle imprese e la rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria. Il
tutto avverrà attraverso l’ottimizzazione delle risorse, l’eliminazione delle sovrapposizioni e il miglioramento dell’efficienza degli interventi.

Revisione del sistema delle sanzioni. Il sistema sanzionatorio è stato modificato e la sanzione verrà calibrata sulla gravità della violazione delle norme
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti, il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei pericoli a cui possono essere esposti i lavoratori nelle aziende ad alto
rischio, potrà incorrere in tipologie diverse di sanzioni.

Per i casi gravi: è prevista la pena dell’arresto da 6 a 18 mesi;

Per i casi meno gravi: ad esempio quelli di inadempienza, si applica la sanzione dell’arresto alternativo all’ammenda o l’ammenda, con la graduazione delle sanzioni in relazione alle singole
violazioni;

Per chi si mette subito in regola: non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le
conseguenze della violazione o che adempia, anche in ritardo, all’obbligo violato, ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso, la sostituzione della stessa con una
sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 a un massimo di 24.000 euro;

Per il datore di lavoro recidivo: tale possibilità è esclusa qualora il datore di lavoro sia recidivo o si siano causati, in conseguenza della mancata valutazione del rischio,
infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore.

Estensione dei diritti. Viene ampliata l’applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela, a tutte le
tipologie di lavoratori; è previsto anche il rafforzamento delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei lavoratori territoriali, e la creazione di un rappresentante di
sito produttivo che sia presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (ad esempio, le aree portuali).

Coordinamento delle informazioni. E’ prevista la creazione di un sistema informativo pubblico, al quale partecipano anche le parti sociali, per la condivisione e la
circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il sistema sarà utile anche ad indirizzare le azioni
pubbliche. Sono previsti inoltre i finanziamenti per le azioni promozionali private e pubbliche come l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia «salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro».

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