Personale supplente breve: corresponsione della maternità
28 Gennaio 2008
Il Ministero della pubblica istruzione, con nota prot. 1476 del 28 gennaio 2008, ha fornito le prime istruzioni operative in merito alla corresponsione dell’indennità di maternità
fuori nomina per il personale supplente breve (prevista dalla Legge 25 ottobre 2007, n. 176).
In attesa che siano realizzate delle apposite procedure informatiche, il Ministero ha reso noto che, nel caso di docenti con contratto individuale di lavoro per un servizio prestato presso la
stessa scuola terminato durante l’astensione obbligatoria o entro 60 giorni dall’inizio del periodo di astensione, il dirigente scolastico deve emanare il provvedimento di attribuzione del
trattamento di indennità e le comunicazioni (realizzate mediante l’apposito modello) devono essere conservate agli atti della scuola.
Inoltre, per trasmettere al Ministero dell’Economia i dati relativi al trattamento di indennità necessari per l’attivazione del pagamento, la scuola deve utilizzare le funzioni del
sistema informativo relative ai contratti di supplenza ex art. 40, seguendo esclusivamente le istruzioni nella nota e deve prestare attenzione all’utilizzo del codice di identificazione da
anteporre al protocollo in sede di registrazione. Il Ministero, infatti, ha precisato che è fondamentale che la lettera “I” preceda il numero di protocollo, poichè questo consente
di individuare l’attivazione dell’indennità e non dello stipendio.
La supplente che durante il periodo di maternità sia destinataria di un altro contratto di supplenza, inoltre, deve scegliere tra il contratto di supplenza e l’indennità di
maternità e, nel caso che opti per il contratto, la segreteria scolastica dovrà accertare che non ci siano sovrapposizioni temporali tra il periodo di corresponsione
dell’indennità ed eventuali contratti di lavoro ancora in pagamento.
Ministero della pubblica istruzione, nota prot. 1476 del 28 gennaio
2008
Ministero della pubblica istruzione, nota prot. 1476 del 28 gennaio 2008,
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