Pensione di anzianità e cancellazione dall'albo dei geometri
15 Ottobre 2007
D: Volevo sapere se i geometri che percepiscono la pensione di anzianità dalla Cassa nazionale di previdenza possono svolgere un’altra attività e se questa è
incompatibile con il trattamento pensionistico di vecchiaia.
R: Certamente si grazie alla Sentenza del 7 aprile 2006, n. 137, con la quale la Corte Costituzionale ha stabilito che i geometri, anche se percepiscono la pensione di anzianità dalla
Cassa nazionale di previdenza possono svolgere un’altra attività e l’incompatibilità del trattamento pensionistico di vecchiaia con l’iscrizione agli albi professionali è
stata dichiarata illegittima (art. 3, comma 2, L. n. 773/1982 «Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza»).
La questione era stata sollevata dal tribunale di Cuneo nella parte in cui la norma, nel disciplinare la pensione di anzianità prevede che la corresponsione sia subordinata alla
cancellazione dall’Albo dei geometri che appunto dalla Corte Costituzionale è stata dichiarata illegittima.