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Nuove norme per i dipendenti pubblici impiegati in attività di cooperazione

By Redazione

L’Inpdap, con circolare n. 4 del 18 marzo 2008, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento previdenziale previsto per i dipendenti pubblici impiegati in attività di cooperazione per
fare chiarezza sugli orientamenti contrastanti che sono emersi sulla materia e che hanno portato ad un’impropria individuazione della Gestione previdenziale titolare degli accrediti
contributivi.
L’Istituto, in primo luogo, ha precisato che i pubblici dipendenti cooperanti messi in aspettativa mantengono il proprio status giuridico ed, in particolare, il regime pensionistico e
previdenziale spettante: ne consegue che la Gestione previdenziale Inpdap mantiene il diritto alla riscossione dei contributi relativi alle attività di servizio in questione, sia ai fini
pensionistici che a quelli previdenziali.
Tali soggetti, dunque, restano iscritti all’Inpdap e devono versare i contributi alle rispettive Casse Pensioni di appartenenza degli iscritti (CPDEL, CPS, CPI, CPUG, CTPS), alle Gestioni
previdenziali (ENPAS, INADEL, da valere per la maturazione, secondo i casi, del trattamento di fine servizio o del trattamento di fine rapporto) e al Fondo Credito.
L’Inpdap, inoltre, ha reso noto che spetta al Ministero degli Affari Esteri il versamento all’Istituto dei contributi pensionistici e previdenziali relativi ai periodi di aspettativa senza
assegni e che l’imponibile contributivo ai fini pensionistici e previdenziali è costituito dai compensi effettivamente percepiti in base al contratto di cooperazione per il servizio
svolto nel Paese in via di sviluppo dal dipendente in aspettativa, con l’applicazione delle aliquote riferite alle Casse di appartenenza.
Per quanto riguarda l’aggiornamento delle posizioni assicurative interessate dal trasferimento dall’Inps all’Inpdap, il Ministero degli Affari Esteri deve a comunicare all’Inpdap le
informazioni relative ad ogni singola posizione assicurativa da trasferire, tra cui, in particolare, le generalità complete, il codice fiscale ed i periodi di servizio, con la specifica
indicazione dell’imponibile individuale suddiviso per anno d’imposta.
Le comunicazioni, inoltre, devono essere effettuate utilizzando il quadro “V 1” della D.M.A. e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di avvenuto versamento dei contributi e alle
regolarizzazioni non si applicano somme aggiuntive o sanzioni.
Infine, le Amministrazioni pubbliche che hanno versato direttamente la contribuzione per tutto il periodo interessato, possono inoltrare istanza di rimborso alle Sedi Inpdap, che le definiranno
dopo il trasferimento dei contributi versati all’Inps.

Inpdap, circolare n. 4 del 18 marzo 2008

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