L’Inps precisa sulle modalità di accertamento del diritto alle prestazioni
4 Maggio 2009
Le prestazioni INPS collegate al reddito sono erogate prendendo in considerazione i redditi percepiti l’anno precedente; per le prestazioni di nuova liquidazione si fa invece riferimento ai
redditi dell’anno in corso. Lo specifica l’INPS con un’apposita circolare nella quale chiarisce le modalita’ di accertamento del diritto delle prestazioni legate al reddito previste dalla legge
n.14/2009.
Le prestazioni interessate alla disposizione sono l’integrazione al trattamento minimo della pensione e dell’assegno ordinario di invalidita’, la pensione sociale, l’assegno sociale, la
maggiorazione sociale e la maggiorazione dell’assegno sociale, l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, la quattordicesima, le pensioni ai superstiti, le prestazioni agli invalidi civili, ai ciechi
civili e ai sordomuti. La nuova legge ha introdotto due diversi criteri per l’erogazione di queste prestazioni: per quelle di prima liquidazione, vale il reddito dell’anno in corso, che viene
determinato sulla base di una dichiarazione presuntiva dell’interessato, valida fino al 30 giugno dell’anno successivo, mentre per le prestazioni in corso di erogazione, il beneficiario deve
dichiarare annualmente i redditi conseguiti nell’anno solare precedente il 10 luglio di ciascun anno. A questo scopo l’Istituto invia ogni anno ai pensionati i modelli di dichiarazione
reddituale, che vanno restituti entro il 30 giugno. Una volta ricevute le dichiarazioni degli interessati, se i limiti reddituali nell’anno precedente sono stati superati, l’INPS procede alla
revoca della prestazione a decorrere dal 10 luglio e procede al recupero delle somme indebitamente corrisposte; nel caso di prestazioni liquidate per la prima volta nell’anno precedente annulla
il diritto alla prestazione recuperando le somme non dovute fin dalla decorrenza della prestazione. Se gli interessati non comunicano i propri redditi entro i termini, l’INPS provvede ad inviare
con raccomandata un sollecito di adempimento; in caso di mancata comunicazione entro i 30 giorni successivi, la prestazione viene sospesa a decorrere dal mese di ottobre. Se poi la dichiarazione
viene presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo, la prestazione viene ripristinata dal mese successivo alla comunicazione e vengono corresposti gli arretrati relativi ai mesi di
sospensione; se la comunicazione viene resa dopo il 30 giugno la prestazione viene ripristinata senza pagamento di arretrati.




