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Licenziamento per gravi irregolarità: patteggiamento e giusta causa

By Redazione

Con sentenza dell’8 gennaio 2008, n. 132, la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un dipendente bancario imputato per alcuni reati di usura commessi
nell’esercizio del suo lavoro, sebbene avesse negato la propria responsabilità penale nei fatti di cui era imputato ed avesse accettato il patteggiamento del quale aveva omesso di
spiegare le ragioni alla Corte stessa.
La Cassazione confermava, quindi, la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato a sua volta quella del Tribunale, il quale aveva respinto la domanda proposta dallo stesso ricorrente di
impugnazione del licenziamento intimatogli dalla Banca ove lavorava.
Il tribunale, infatti, aveva rigettato il ricorso perché aveva riscontrato gravi irregolarità e violazioni delle norme interne che il ricorrente era tenuto ad osservare nella
gestione del credito. Il giudice, inoltre, ha ritenuto che queste condotte contrastassero con i doveri fondamentali derivanti dalla deontotologia del dipendente bancario, che rivestissero una
gravità tale da far venir meno il rapporto di fiducia della banca nel suo funzionario e che, pertanto, integrassero una giusta causa di licenziamento senza preavviso.

Fatto e diritto – Un dipendente bancario aveva compiuto gravi irregolarità e violazioni delle norme di gestione in una fattiva collaborazione con il principale imputato ed era
stato licenziato per giusta causa, in quanto il fatto configurava violazione dei doveri fondamentali del rapporto di lavoro e legittimava il recesso senza preavviso.
Il dipendente prima ricorreva in Tribunale (che rigettava il ricorso), poi in Corte d’appello (che confermava la decisione del Tribunale) e da ultimo in Cassazione.

Le ragioni del dipendente – Il dipendente partiva dal presupposto che all’imputazione per reati connessi con il rapporto di lavoro doveva seguire una sentenza di colpevolezza per
costituire giusta causa di licenziamento: solo se il processo penale si fosse chiuso con una sentenza di condanna definitiva, dunque, i fatti posti a base della condanna penale dovevano
ritenersi accertati nella loro materialità anche nel giudizio civile.
Invece, nel caso di specie, era stato richiesto il patteggiamento (che per il dipendente non costituiva ammissione di colpa) e perciò le risultanze non potevano essere utilizzate in sede
civile.
La pronunzia di patteggiamento non accertava la responsabilità dell’imputato, ma soltanto la rinunzia dello stesso a far valere le proprie ragioni con la garanzia dell’integrità
del suo diritto di difesa in tutti i giudizi successivi, anche civili, in cui i fatti potessero avere rilievo.
Secondo il ricorrente, inoltre, costituiva un diritto costituzionale delle parti, anche nel processo civile, partecipare in contraddittorio alla formazione della prova.
Per il dipendente il giudice civile doveva basarsi sulle prove raccolte in un altro processo e doveva assicurarsi che quelle prove fossero state raccolte nel rispetto del principio del
contraddittorio. Al contrario i giudici di primo e di secondo grado avevano ritenuto di trarre elementi probatori dalla lettura della sentenza di patteggiamento e in particolare dalle
dichiarazioni rese dalle vittime del reato, nonostante che si trattasse di dichiarazioni rese nella fase preliminare del processo penale senza che il dipendente imputato avesse la
possibilità di controinterrogare i dichiaranti e di assistere alle loro dichiarazioni. Per il dipendente, i testi avrebbero dovuto essere sentiti dal giudice civile con le garanzie di
legge.

La decisione della Cassazione – Mentre per il dipendente, che negava la propria responsabilità nei fatti alla base dell’imputazione, la richiesta del patteggiamento significava
solo aver rinunciato di far valere le proprie ragioni, fermi restando i suoi diritti nei gradi successivi di giudizio, per la Cassazione il dipendente aveva sbagliato nel non spiegare
perché aveva richiesto il patteggiamento, in quanto un delitto doloso è perseguibile d’ufficio al contrario di un fatto colposo o una semplice contravvenzione.
Per la Cassazione, il giudice civile aveva tratto il suo convincimento sulle responsabilità del lavoratore dalle risultanze delle indagini preliminari e dalle dichiarazioni dei testi
oltre che dal comportamento complessivo del ricorrente il quale ha mancato di allegare motivi diversi da una probabile condanna per chiedere l’applicazione di una pena concordata.
La Cassazione, infatti, ha stabilito che il patteggiamento non dimostra la responsabilità dell’imputato, ma non impedisce che nello stesso giudizio si proceda ad un autonomo accertamento
dei fatti oggetto delle imputazioni del procedimento penale.
La Cassazione ha anche ricordato che il giudice civile, a differenza di quello penale, può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, compresa la sentenza di
patteggiamento e gli altri documenti che provengano dal procedimento penale.
Nel giudizio civile, d’altra parte, potevano essere utilizzate come indizi anche le dichiarazioni rese, in sede penale, nel corso delle indagini preliminari, ancorché non confermate in
sede dibattimentale; come ogni altro genere di indizi, debbono, però, essere gravi, precise e concordanti. sufficientemente precisi e concordanti.
Il dipendente, dunque, poteva allegare le motivazioni, perché da quelle in possesso dalla Corte d’Appello derivava che il dipendente, nella gestione del credito, aveva tenuto una
condotta che contrastava con i doveri fondamentali derivanti dalla deontotologia del dipendente bancario, condotta che giustificava il venir meno il rapporto di fiducia della banca nel suo
funzionario, e da integrare perciò una giusta causa di licenziamento senza preavviso.

Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 132 dell’8 gennaio 2008

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